Esame avvocato: al 30 aprile la scelta delle materie
In Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2021
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Il decreto del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 28 aprile 2021, stabilisce che la comunicazione delle materie prescelte per la prima e per la seconda prova orale per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del 30 aprile 2021. La mancata comunicazione verrà considerata quale rinuncia alla domanda di partecipazione.
Nello specifico il decreto stabilisce che la comunicazione delle materie prescelte per la prima e per la seconda prova orale dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del 30 aprile 2021 (data inizialmente prevista al 24 aprile). È utile ricordare che la mancata comunicazione verrà considerata quale rinuncia alla domanda di partecipazione.
Per esprimere l’opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda prova orale, il candidato deve accedere all’area personale usando le credenziali in suo possesso e compilare l’apposito modulo.
Il decreto prevede che lo svolgimento della prima prova orale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 avrà inizio a decorrere dal 20 maggio 2021.
La lettera dell’alfabeto estratta a sorte determinerà l’ordine di svolgimento della prova, mediante l’applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
Prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19
Il candidato, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento dovrà presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame.
Sarà fatto obbligo di indossare, durante la permanenza nei locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non presenti patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi e sarà tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri (compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso della discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali, potrà essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Non sarà consentito l’accesso ai locali di esame ai candidati che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomatologia compatibile con l’infezione da COVID-19.
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