Esame avvocato, approvato il Decreto con nuove modalità: due prove orali nel 2021
Le nuove modalità con il Decreto del Ministero della Giustizia, approvato al Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021. Previste due prove orali di un'ora ciascuna.
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Esame avvocato: al via le nuove modalità per la sessione 2020 i cui scritti sono già stati rinviati due volte.
Il Consiglio di Ministri del 12 marzo 2021 ha approvato il Decreto del Ministero della Giustizia con lo schema di svolgimento .
Le precedenti date per gli scritti del 13 14 e 15 aprile 2021 erano già state cancellate, proprio per dare modo al Ministero di rimodellare la struttura d’esame nel rispetto delle misure anti-contagio da Covid 19, anche in ossequio del parere del Comitato Tecnico Scientifico che aveva posto il veto sulle modalità classiche per l’impossibilità di evitare assembramenti.
Ora gli aspiranti avvocati, secondo quanto emerge dal Decreto, dovranno sostenere e superare un doppio esame orale, uno da remoto, da svolgersi comunque in una sede ufficiale, e uno in presenza davanti alla commissione.
Ma andiamo vedere, più nel dettaglio, come sarà la sessione 2020 dell’esame per l’abilitazione alla professione forense.
Al via le nuove regole per lo svolgimento dell’esame d’avvocato 2020, slittato al 2021, rimodulate dal Decreto Legge numero 31 nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid- 19.
Per quanto riguarda le date, la rimodulazione delle sottocommissioni già nominate a gennaio 2021 e le prescrizioni anti- Covid, saranno stabilite, con un altro apposito Decreto che verrà pubblicato entro un mese.
La Ministra Cartabria e il suo team di tecnici, quindi, dopo aver deciso di cancellare le date dello scritto di aprile, hanno elaborato una doppia prova orale che si svolgerà di fronte ad una sottocommissione formata da tre componenti e presieduta da un avvocato.
La prima prova si svolgerà con modalità di collegamento da remoto e, in ossequio alle regole del distanziamento sociale, ciascun candidato dovrà recarsi presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte d’Appello o presso i locali dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e in quella sede sosterrà la prima prova d’esame in collegamento da remoto con la sottocommissione.
La seconda prova orale, invece, avrà luogo in presenza di fronte alla sottocommissione esaminatrice e si svolgerà almeno 30 giorni dopo la prima. Ai candidati verrà comunicato luogo, giorno e ora della seduta almeno 20 giorni prima dallo svolgimento. La sede verrà individuata in base alla residenza indicata dal candidato nella domanda.
Esame Avvocato, nuove modalità: come si svolgerà la prima prova
La prima prova orale, quella da remoto, avrà ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso. Si tratterà, dunque, di una discussione di un parere che però presuppone, oltre alle conoscenze di diritto sostanziale, anche quelle di diretto processuale.
La materia di discussione sarà scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti:
Materia regolata dal Codice Penale;
Materia regolata dal Codice Civile;
Materia di Diritto amministrativo.
Quindi, prima di questa prova orale, la sottocommissione predispone tre quesiti per la materia prescelta.
Ciascuna traccia d’esame sarà collocata in una busta distinta, numerata e chiusa nonché controfirmata dal Presidente della sottocommissione. A quel punto il candidato dovrà scegliere il numero della busta e sarà tenuto a rispondere al quesito indicato nella busta selezionata.
Il Presidente darà allora lettura del quesito e il candidato avrà a disposizione complessivamente un’ora dal momento della dettatura. Il tempo per svolgere la prova, secondo lo schema di decreto, è suddiviso secondo i seguenti intervalli:
trenta minuti per l’esame preliminare del quesito, durante i quali potrà consultare i codici commentati e prendere appunti su fogli però già vidimati e forniti dalla Commissione;
trenta minuti per la discussione.
Una volta conclusa la discussione la sottocommissione si ritirerà per deliberare e, poco dopo, comunicherà l’esito dell’esame in forma di punteggio e ogni commissario avrà a disposizione 10 punti di merito.
La votazione minima per essere ammesso alla seconda prova orale è di 18 punti.
Esame Avvocato, nuove modalità: come si svolgerà la seconda prova
La seconda prova orale che dovrebbe avere una durata non inferiore ai 45 minuti e non superiore ad un’ora, come anticipato, dovrebbe svolgersi a non meno di un mese di distanza dalla prima.
Si strutturerà in una discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato oltre alla Deontologia forense, tra cui deve esserci almeno una procedura. Le cinque materie dovranno essere selezionate tra le seguenti:
Una tra Diritto Civile e Diritto Penale (purché diversa da quella scelta nella prima prova);
Una tra Diritto Processuale Civile e Diritto Processuale Penale;
Tre tra le seguenti materie sostanziali:
Diritto del Lavoro;
Diritto Costituzionale;
Diritto Commerciale;
Diritto Ecclesiastico;
Diritto Tributario;
Diritto Amministrativo.;
Diritto dell’Unione Europea;
Diritto Internazionale Privato.
Nel corso dello svolgimento dell’interrogazione, ciascun componente della sottocommissione disporrà di dieci minuti per ognuna delle sei materie d’esame e potrà attribuire un massimo di 10 punti di merito per le sei materie.
Sono giudicati idonei i candidati che nella seconda prova ottengono un punteggio complessivo non inferiore a 108 e non inferiore a 18 in almeno 5 materie.
Infine in caso di positività al Covid o di sintomatologia compatibile, il Decreto prevede che il candidato potrà richiedere un rinvio, sarà possibile però essere sottoposti a visita fiscale.
Si resta in attesa di un ulteriore provvedimento che fornisca istruzioni in merito alla data di inizio delle prove, al sorteggio ed alla pubblicità delle sedute.
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