Giustizia riparativa: il nuovo correttivo alla riforma Cartabia.
Tra le novità più importanti che verranno introdotte dal provvedimento, si segnala la modifica dell'art. 129 bis del codice di procedura penale.
In evidenza
Entrerà in vigore il prossimo 4 aprile il decreto legislativo del 19 marzo 2024, n. 31 che dà attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Tra le novità più importanti che verranno introdotte dal provvedimento, si segnala la modifica dell’art. 129 bis del codice di procedura penale.
Come tutti sanno, con la riforma Cartabia, è stato previsto, dopo l’articolo 129 c.p.p., un ulteriore articolo, vale a dire l’art. 129 bis, c.p.p., volto a regolare l’accesso ai programmi di giustizia riparativa.
In base alla nuova formulazione della norma (che modifica parzialmente il comma 4 ed introduce i commi 4 bis e 4 ter), nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, potrà disporre, con ordinanza, la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisirà, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
Secondo quanto previsto dal nuovo comma 4 bis, invece, nel caso in cui l’istanza sia presentata prima dell’esercizio dell’azione penale (purché dopo la notifica dell’avviso di concluse indagini) sulla richiesta di sospensione del procedimento deciderà il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
Quanto alla decorrenza dei termini, il comma 4 ter stabilisce che durante il tempo in cui il procedimento o il processo resterà sospeso, saranno parimenti sospesi sia il corso della prescrizione che i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione cui all’articolo 344-bis, così come anche i termini di durata massima della custodia cautelare, questi ultimi ovviamente nel rispetto dei limiti massimi di durata previsti dall’articolo 304, comma 6 c.p.p..
Qui sotto il testo integrale del decreto.
Altre Notizie della sezione
Il dibattito sulla riforma del Csm: «Non possiamo far finta di niente»
05 Settembre 2024Durante l'evento "La Piazza" a Ceglie Messapica, Francesco Sisto e Giuseppe Santalucia hanno discusso dell'attuale crisi del sistema giudiziario, della necessità di rivedere l’organo di auto-controllo delle toghe italiane e infine della situazione nelle carceri.
Cosenza, le “cinque giornate” dei penalisti contro i maxiprocessi
04 Settembre 2024Svuotano gli uffici giudiziari bruzi e ledono il diritto alla difesa, proclamata l'astensione dalle udienze dal 16 al 20 settembre.
Perry Mason è passato di moda, calano gli avvocati
04 Settembre 2024Quasi il 2% in meno i legali attivi nel 2023. Ma restiamo comunque il Paese europeo che ne conta di più: il quadruplo della Francia e il doppio della Germania. In Piemonte poco più di 9mila. Il lamento della categoria: "Ancora troppi, così guadagniamo meno".