Gli avvocati possono superare le tariffe professionali
Ok se c’è accordo scritto tra le parti.
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Il superamento delle tariffe professionali degli avvocati è ammesso, a patto che sia una decisione presa in accordo con il cliente.
La legittimità del superamento delle tariffe è sancita dall’ordinanza n. 2631 della Corte di cassazione pubblicata il 4 febbraio 2021.
Il cliente di un avvocato chiede la restituzione di una parte del compenso pagato al proprio difensore per una sua assistenza professionale.
Inizialmente, lo stesso cliente e l’avvocato difensore pattuiscono in forma scritta che, in caso di vittoria, quest’ultimo avrebbe ricevuto il 10% di quanto ottenuto, più la copertura delle spese e degli oneri.
Successivamente, pattuiscono un importo diverso che però poi il cliente trova sproporzionato perché non in linea con le tariffe forensi e non adeguato all’attività del difensore, considerata modesta.
Il Tribunale rigetta la doglianza e il cliente ricorre in Cassazione.
Anche la Corte di cassazione rigetta il ricorso.
La Cassazione motiva la decisione considerando corretta l’applicazione da parte del Tribunale dell’art.2233 c.c. sui compensi dei prestatori di opere intellettuali.
Questo il testo dell’articolo:
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, (sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene).
(1) In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (2)
(1) L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248.
L’articolo dunque suggerisce che gli accordi scritti con i clienti permettono il superamento delle tariffe professionali.
Nell’ordinanza la Cassazione spiega che: «l’art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione».
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