I diritti non si prestano ad essere misurati con parametri redazionali
Ocf. La tutela del diritto di difesa impone un intervento legislativo sostanziale sull’art. 46 disp. att. c.p.c. e sul DM 110/2023
L’Organismo Congressuale Forense, a fronte del recente provvedimento del Giudice di pace di Verona, emesso in “dichiarata” applicazione del DM n. 110/2023, non può che riaffermare, con forza, la posizione critica circa le previsioni contenute nell’art. 46, commi quarto e quinto, disp. att. c.p.c., di cui aveva già chiesto l’abrogazione, ovvero la sostanziale modifica, che – alla luce di queste prime applicazioni – si conferma di stringente necessità.
L’abnormità del provvedimento richiamato dà corpo, da un lato, all’irragionevolezza della norma, che ha il solo effetto di introdurre odiose sanzioni lasciate alla discrezionalità del giudice, e – dall’altro lato – la sua totale inutilità ai fini processuali, non favorendo in alcun modo il contenimento dei tempi del giudizio.
I diritti non si prestano ad essere misurati con parametri redazionali e non possono essere giudicati in base alla dimensione dei caratteri e all’interlinea degli atti difensivi: in tal modo, l’unico vero approdo della riforma sarà quello di limitare la decisione a un atto fondato sul mero formalismo e non sulla rigorosa valutazione dei profili di diritto.
Tanto ciò è vero che la norma non agevola sinteticità o chiarezza degli atti (tutti gli atti, anche quelli della magistratura), ma introduce surrettiziamente limiti a discapito dei cittadini e della funzione difensiva che deve mantenere libertà senza condizionamenti.
La mortificazione della difesa, in violazione dell’art. 24 della Carta Costituzionale, rappresenta uno scenario inaccettabile per la giurisdizione, oltre che lesivo della dignità del singolo avvocato e dell’Avvocatura tutta.
Per questo, Ocf invierà formale richiesta di urgenti provvedimenti al Governo e al Parlamento.
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