Anno: XXV - Numero 214    
Giovedì 21 Novembre 2024 ore 13:20
Resta aggiornato:

Home » Il pubblico dipendente anche part time non può essere iscritto all’albo degli avvocati

Il pubblico dipendente anche part time non può essere iscritto all’albo degli avvocati

Il lavoro alle dipendenze dell’Ufficio per il processo non deroga a tale principio perché l’esercizio dell’attività forense è sospeso per tutta la durata del rapporto (CNF, sentenza n. 4/2023)

Il pubblico dipendente anche part time non può essere iscritto all’albo degli avvocati

Il divieto di cumulare l’attività forense con l’esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell’interesse pubblico dell’inviolabilità del diritto di difesa.

Pertanto, le eccezioni sono tassative e di stretta interpretazione e il D.L. n. 80/2021 – che ha consentito agli avvocati di svolgere attività subordinata alle dipendenze dell’Ufficio per il processo – non prevede alcuna deroga a tale principio, considerato che l’esercizio dell’attività forense è sospeso per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Cosi il Cnf ha deciso il caso in esame con la sentenza 9 febbraio 2023, n. 4

Il caso

Un avvocato veniva cancellato d’ufficio dall’albo per accertata incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lett. d) L. 247/2012, avendo esercitato la professione forense pur risultando assunta a tempo indeterminato part time da un ente pubblico come addetta al contenzioso nel Settore Ragioneria e Tributi.

Avverso tale provvedimento, l’avvocato presentava ricorso sostenendo che fosse venuto meno il presupposto dell’assoluta rigidità della causa di incompatibilità a seguito delle recenti normative (D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021), che hanno consentito agli avvocati di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Ufficio per il processo, conservando l’iscrizione all’albo.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e, per l’effetto, rigettato.

Il Cnf ha sottolineato, infatti, che il regime di incompatibilità disciplinato dall’art.18, lett. d) L. 247/2012 ed, in particolare, il divieto di cumulare l’attività professionale con l’esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell’interesse pubblico dell’inviolabilità del diritto di difesa. È per tale motivo che le eccezioni al principio sono elencate tassativamente dalla Legge Forense (artt. 19 per le attività di docenza, e 23 per gli avvocati addetti in via esclusiva agli uffici legali degli enti pubblici), e sono di strettissima interpretazione.

Peraltro, anche il D.L. 80/2021, richiamato dalla ricorrente, prevede che l’assunzione “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”.

Fonte Altalex

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.