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Illegittimi i moduli online di conferimento dell’incarico.

Violazione del divieto di accaparramento di clientela

Illegittimi i moduli online di conferimento dell’incarico.

Se sul sito web è presente un modulo finalizzato alla denuncia all’autorità giudiziaria, sottoscrivendo e inviando il quale viene conferito apposito mandato allo studio professionale di un avvocato, tale condotta costituisce una violazione del divieto di accaparramento della clientela ex art.37 del codice deontologico forense?

Su tale questione sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.7501 dell’8 marzo 2022.

Analizziamo la vicenda sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite.

I fatti di causa

Nel caso di specie è accaduto che sul sito web di un comitato è stato reso disponibile un modulo di nomina a difensore per la denuncia all’autorità giudiziaria. Pertanto chiunque fosse interessato doveva semplicemente scaricare, sottoscrivere ed inviare questo modulo all’avvocato indicato sul sito medesimo.

Per tale comportamento, nei confronti del suddetto avvocato è stato presentato un esposto, a seguito del quale si è aperto un procedimento disciplinare, al termine del quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha irrogato la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’incolpato ritenendo sussistente la sua responsabilità per la violazione dell’art. 37 comma 4 del Codice deontologico forense.

Come noto, il suddetto art.37 dispone il divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Orbene, nella vicenda sottoposta al suo esame il Consiglio ha rilevato che:

  • l’avvocato incolpato, con la consapevolezza della modalità di assunzione dell’incarico tramite il modulo presente sul web, si è reso disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza dell’autografia del sottoscrittore;
  • la pubblicazione del suddetto modulo costituisce un’offerta al pubblico delle prestazioni professionali di avvocato, tale da configurare violazione dell’art. 37 comma 4.La suddetta decisione è stata successivamente confermata dal Consiglio Nazionale Forense, sicché l’avvocato incolpato ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando la violazione degli artt. 37 CDF e 96 c.p.c. Ciò in quanto a dire del ricorrente:1) la prestazione professionale proposta sul sito web del comitato non realizzerebbe una costituzione in giudizio, ma costituisce una mera denuncia, che potrebbe essere presentata anche direttamente dal comitato; 2) tra l’altro il consenso prestato non può essere ritenuto equivalente al fatto di offrire per interposta persona una prestazione professionale. La questione è così giunta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La decisione delle Sezioni Unite

Analizzando la questione, la Corte di Cassazione ha innanzitutto individuato il corretto oggetto dell’accertamento da effettuare nel caso di specie, ossia se la possibilità di scaricare da sito web il modulo di nomina a difensore per la denuncia all’autorità giudiziaria, da sottoscrivere e inviare al difensore, costituisca o non una violazione dell’art.37 del codice deontologico forense. 

  A questo proposito le Sezioni Unite hanno rilevato che, se da un lato è vero quanto asserito dall’avvocato, ossia che la sottoscrizione e l’invio del modulo predisposto sul sito del comitato non fossero finalizzati ad una costituzione in giudizio civile e che la denuncia all’autorità giudiziaria potesse essere presentata anche personalmente dal soggetto offeso dal reato; dall’altro è pur vero che la presentazione di un esposto da parte dell’avvocato acquista natura di prestazione professionale.

Tra l’altro nella vicenda di cui stiamo discorrendo non è stata richiesta agli interessati la mera sottoscrizione di un esposto redatto dall’avvocato, ma l’invio di un modulo sottoscritto per la nomina a difensore in un procedimento penale da instaurarsi sulla base dell’atto di denuncia. Il che, come affermato dalle Sezioni Unite, costituisce una vera e propria nomina ai sensi dell’art.101 c.p.p. che disciplina il difensore della persona offesa, prevedendo la facoltà della persona offesa di nominare un difensore nelle forme previste dall’art.96 comma 2 c.p.p.

Tra l’altro, la Corte ha evidenziato che sulla base di quanto previsto dall’art.1 L. n. 247/2012, commi 5 e 6, costituisce modalità di esplicazione della professione di avvocato non solo quella esclusiva dell’avvocato, consistente nell’assistenza, nella rappresentanza e nella difesa in giudizio, ma anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale.

In quest’ultima attività rientra anche la redazione dell’esposto pur senza la nomina quale difensore.

Ne discende, a parere della Corte, che nel caso di specie abbia trovato piena concretizzazione la fattispecie dell'”accaparramento di clientela”, vietata dal succitato art.37, essendo indubbia la natura professionale della prestazione che verrebbe svolta dall’avvocato, una volta sottoscritto il modulo di denuncia presente sul sito web con il consenso dell’avvocato.

Per questi motivi le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso.

Tratto Da Reti Di Giustizia

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