Inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato
Selezione dei passaggi dell’intervento del Presidente del Cnf.
- Ferma contrarietà a modelli digitali obbligatori per gli atti
Sul tema della digitalizzazione degli atti del processo debbo rassegnare la ferma la contrarietà dell’Avvocatura all’utilizzo obbligatorio di modelli digitali per la redazione degli atti processuali, che certamente rappresentano strumenti totalmente incompatibili con il libero ed inviolabile esercizio del diritto difesa dei cittadini, esercitato attraverso il patrocinio degli avvocati. A tal proposito, l’Avvocatura confida che laddove dovesse venire definito un modello di atto processuale a compilazione editabile esso rimanga come ipotesi meramente facoltativa rispetto alla libera redazione dell’atto giudiziario. L’innovazione tecnologica rappresenta una risorsa preziosa, ma deve sempre rispettare i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.
- IA, Giudice insostituibile, giustizia resti umana
Nella medesima prospettiva va affrontato il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia. È indubbio che l’impiego dell’IA possa portare benefici significativi nell’organizzazione e nell’efficientamento degli uffici giudiziari, così come nel supporto all’approfondimento e all’analisi degli atti. Tuttavia, l’IA non dovrà mai oscurare il ruolo centrale del giudice come persona fisica. L’attività giurisdizionale è, e deve rimanere, un’attività umana, come sancito dai principi costituzionali relativi all’indipendenza del giudice. L‘Avvocatura stigmatizza senza mezzi termini l’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto dell’attività decisoria, inclusa la redazione anche parziale di bozze di provvedimenti. Il rischio è la perdita del predominio della competenza del Giudice a favore della competenza della macchina. Si confida che mai nessun Giudice, che consideri se stesso “Giudice” nella piena consapevolezza della propria altissima funzione di giudicare i diritti altrui, accetti di abdicare al proprio ruolo delegandolo ad un computer.
- Limiti agli atti difensivi, preoccupazione per le sanzioni
Principio sinteticità non prevalga sul diritto di difesa
In questa occasione non posso che riprendere anche quest’anno la questione dei limiti alla lunghezza degli atti difensivi e dell’incidenza delle norme conferenti sulla difesa, richiamata dall’art. 24 Cost. come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta di una questione particolarmente attuale in ragione della recente modifica all’art. 13-ter, comma 2, dell’allegato al codice del processo amministrativo, prevista dalla Legge di Bilancio 2025. La previsione di sanzioni quale contropartita alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, in caso di superamento dei limiti dimensionali, in assenza di preventiva autorizzazione del Giudice, preoccupa enormemente l’Avvocatura. Auspico che nell’eventuale applicazione della norma venga tenuto conto dell’effettiva portata della legge, che esclude automatismi e prevede una proporzionalità della sanzione sulla base di una valutazione ponderata dell’entità dello sforamento, della difficoltà della questione anche sulla scorta della dimensione e della complessità dei documenti oggetto dell’impugnazione o delle sentenze gravate da ricorso. È fondamentale evitare che l’applicazione di queste sanzioni comprometta l’effettività del diritto di difesa, principio inviolabile e tra i più sacri della nostra Costituzione. Il principio di sinteticità, pur nella sua condivisibile importanza, non può prevalere sul diritto di difesa. La disciplina che incide sul diritto di difesa non può trovare il suo fondamento nella normativa regolamentare.
- Giustizia amministrativa, costi troppo alti
Il peso dei contributi unificati rischia di ostacolare l’accesso ai tribunali
Rimane ancora irrisolto il tema dei costi di accesso alla giustizia amministrativa, con contributi unificati che, in alcune materie, si pongono oltre che come discutibili strumenti di deflazione del carico giudiziario anche come violazione dei principi della libera concorrenza. L’accesso alla giustizia amministrativa, infatti, è tra i più onerosi: si pensi ai contributi unificati in materia di appalti pubblici che sono tra i più elevati al mondo o a quelli previsti per impugnare i provvedimenti delle Autorità indipendenti (art. 119, comma 1, lett. b, cpa), che non sono ancorati al valore della causa. In un ordinamento democratico, cittadini e imprese non possono essere costretti a rinunciare alla tutela dei diritti a causa di oneri che non riescono a sopportare. L’eccessivo costo per l’accesso alla tutela giurisdizionale rischia di ridurre il controllo del giudice amministrativo, riservandolo a pochi e persino ad incidere sulla concorrenza tra imprese.
- Equo compenso, ci sia piena applicazione anche per la PA
Infine, non posso non segnalare una questione particolarmente rilevante per l’Avvocatura: mi riferisco alla materia dell’equo compenso dei professionisti e il suo coordinamento con la disciplina in materia di contrattualistica pubblica, su cui, da ultimo, è intervenuto anche il Correttivo al nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 209/2024). Alla luce del chiaro dettato della legge n. 49/2023, che non contempla eccezioni o regimi speciali per la pubblica amministrazione, l’equo compenso deve trovare piena applicazione anche nell’ambito della contrattualistica pubblica. Resta naturalmente facoltà del legislatore introdurre specifici regimi derogatori, come avvenuto di recente per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, tali deroghe, per la loro natura eccezionale, devono essere interpretate e applicate in modo rigorosamente limitato.
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