Le professioni compatibili con l'esercizio della professione forense.
L'art.18 legge professionale forense elenca le attività incompatibili con l'esercizio della professione forense.
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- a) qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio; b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale; c) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali; d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Tuttavia esistono altre attività che anche anche gli avvocati possono svolgere senza incorrere nell’incompatibilità. Analizziamo la casistica.
Attività di agente sportivo iscritto nel relativo Registro, svolta in forma societaria.
Con parere n. 12 del 19 aprile 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato la compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività di agente sportivo iscritto nel relativo Registro, svolta in forma societaria, ferma restando la soggezione dell’avvocato alle rimanenti disposizioni ordinamentali e deontologiche. Sul punto il Consiglio ha ricordato che:
- l’art.4, comma 9 D.Lgs. n. 37/2021 prevede che: “L’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.“;
- tale disposizione, che si applica a decorrere dall’1 gennaio 2023, è norma speciale successiva che, come tale, deroga alla norma generale di cui all’art.18 L. n. 247/12
- peraltro, già prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, l’orientamento maturato in sede consultiva consentiva l’iscrizione dell’avvocato nel Registro degli agenti sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivestisse il carattere della continuità e della professionalità (cfr. pareri 3/2020 e 20/2019).
Incarico di collaborazione professionale conferito dall’AISI quale consulente giuridico.
Con parere n. 1 del 21 febbraio 2024 il Consiglio ha ritenuto compatibile la professione d’avvocato con l’incarico di collaborazione professionale conferito dall’AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) quale consulente giuridico in materia di operazioni per scopi istituzionali. A parere del Consiglio il suddetto incarico, conferito a titolo di consulenza con corrispettivo soggetto a fatturazione, non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la conseguenza che non sussiste l’incompatibilità di cui all’art.18, lettera d) della legge n. 247/12. Tuttavia il Consiglio ha sottolineato la necessità che venga svolta caso per caso una valutazione discrezionale del COA al fine di escludere che lo svolgimento dell’incarico possa comportare commistione di interessi con l’esercizio della professione o dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica nei confronti di chi, di volta in volta, diriga l’operazione nella quale l’iscritto verrebbe coinvolto.
Esercizio di impresa agricola. Il Consiglio ha dichiarato la compatibilità tra l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004).
Al riguardo il Consiglio ha precisato che la condizione di piccolo imprenditore agricolo non è incompatibile al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza, ossia che l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, in modo da ledere l’indipendenza dell’avvocato, che rappresenta il bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense.
In ogni caso rientra nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente valutare caso per caso la compatibilità dell’iscrizione.
Qualora, invece, l’interessato sia un titolare di una consistente impresa organizzata o con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” ai sensi dell’art.18 Legge Professionale Forense con la conseguente incompatibilità tra l’attività agricola svolta e l’iscrizione nell’Albo (CNF, parere n.31 dell’8 luglio 2024 e parere n.92 del 25 settembre 2013).
Attività di docenza presso un ente di formazione privato sovvenzionato da ente pubblico
L’art. 19 legge professionale prevede che l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
Riguardo all’attività di docenza il Consiglio ha precisato che:
- qualora l’attività sia prestata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe ritenersi non operante l’eccezione all’incompatibilità di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12 e, di conseguenza, operante la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della medesima legge (cfr. CNF, parere n. 125/2013);
- se, invece, l’attività di docenza venga prestata a titolo autonomo od occasionale, potrebbe ritenersi operante l’eccezione all’incompatibilità con l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo, desumibile dalla lettera dell’articolo 18, lettera a), il quale esclude l’incompatibilità nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale (Consiglio nazionale forense, parere n. 61 del 2 novembre 2021).
- Fonte Cnf
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