Anno: XXV - Numero 235    
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Movimento forense: presentata l’istanza di commissariamento del Cnf

A seguito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2019 la Corte Costituzionale, con la sentenza 173/2019, ha statuito il divieto di terzo mandato consecutivo nei Consigli Forensi.

Movimento forense: presentata l’istanza di commissariamento del Cnf

La decisione della Corte ha palesato che il principio si estende a tutte le rappresentanze nelle istituzioni dell’avvocatura, precisando in un passaggio anche un preciso riferimento al Cnf. Oramai è trascorso un mese e, nonostante siano giunte anche le esplicite motivazioni del provvedimento, si vedono i coa con presenze contra legem adeguarsi con fatica e stento al dettato della Consulta. Nel contempo nulla si sente dal Cnf, che pure vede la legge professionale riportare lo stesso limite al terzo mandato ed altresì si ritrova quasi una decina di ineleggibili sugli scranni dei Giudici domestici. Proprio per questo, ora tutti possono notare la contraddizione del soggetto preposto alla vigilanza del rispetto normativo che si autoesime dal medesimo rigoroso rispetto. Tutti, dentro e fuori l’avvocatura, si pongono legittima domanda sulla affidabilità di un giudice che dovrà decidere su ancora molti ricorsi elettorali avverso gli ineleggibili nei Coa mentre ammette medesimi ineleggibili all’interno della compagine giudicante. Tutti, dentro e fuori l’avvocatura, sentono venir meno l’affidamento nel criterio di terzietà ed imparzialità che ogni magistratura deve garantire ai sensi dell’art. 111 della Carta Costituzionale.Per tutte queste ragioni, nel superiore interesse dell’Avvocatura e della #Giustizia, il Movimento Forense ha proposto (condividendo l’iniziativa di tanti altri singoli avvocati) specifica istanza di commissariamento del Consiglio Nazionale Forense rivolta al Ministro di Giustizia ed al Presidente della Repubblica affinché si proceda in tempi brevi a nuove elezioni nei Distretti, al fine garantire la corretta composizione ed il corretto funzionamento del CNF stesso; nonché, attraverso l’esercizio della funzione giurisdizionale non attinta da potenziali conflitti di interesse, sia garantita la corretta composizione dei Consigli degli ordini territoriali, che (come ribadito dalla Consulta in 172/19) svolgono una importante funzione pubblica.

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