Nordio non siamo noi avvocati a rallentare i processi.
L’Ocf respinge con forza ogni tentativo di addossare agli Avvocati italiani una presunta responsabilità nella lentezza dei processi causalmente connessa alla lunghezza degli atti difensivi.
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L’Organismo Congressuale Forense, conferma ferma la propria posizione critica nei confronti della previsione di cui al quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, accoglie con favore l’integrale recepimento dei correttivi proposti dall’organismo politico nel decreto ministeriale appena firmato dal ministro Nordio.
Respinge con forza ogni tentativo di addossare agli Avvocati italiani una presunta responsabilità nella lentezza dei processi causalmente connessa alla lunghezza degli atti difensivi.
Ocf ritiene, al contrario, che gli Avvocati si siano sempre fatti parte diligente per il corretto e funzionale svolgimento del processo, supplendo anche alle mansioni che la legge attribuisce ad altri soggetti.
L’organismo politico dell’avvocatura italiana non plaude certamente all’introduzione di una norma che intenda codificare le modalità di redazione degli atti processuali sia con riferimento alla loro dimensione e consistenza, che alla scelta dei caratteri, all’interlinea ed ai margini di scrittura ne può tollerare che si diffonda una immagine della Avvocatura contraria alla speditezza del processo.
Quanto sopra non incide minimamente sulla riduzione delle tempistiche dei giudizi civili anzi, introducendo limiti alla difesa a tutto discapito dei cittadini, istituisce inaccettabili profili di responsabilità professionale.
Individuare nella dimensione degli atti difensivi, la causa della lentezza della giustizia civile italiana, equivale a ignorare il reale stato della stessa, le sue carenze strutturali e di organico, finanche, in non rari casi, delle proprie sedi.
La previsione di cui al decreto ministeriale circa la dichiarazione del difensore in merito alla necessità di superamento dei limiti per questioni di particolare complessità attribuisce al Giudice la valutazione della sua fondatezza.
Lo si ritiene inaccettabile, dovendosi rimettere all’Avvocato, nella propria esclusiva funzione e responsabilità di difensore della parte nel processo, la libertà di decidere la migliore strategia processuale senza alcun condizionamento esterno.
L’Organismo Congressuale Forense, pertanto, fa appello al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia e a tutte le forze politiche affinché, nell’ambito della revisione della riforma del processo civile (DD. Lgs. 10.10.2022 nn. 149 e 151), in stretta e costante collaborazione con l’avvocatura tutta, voglia abrogare il quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile provvedendo in ogni caso con tempestività alla revisione delle criticità del decreto ministeriale.
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