Ocf alle Entrate: «Stop inviti a definizione agevolata bypassando gli avvocati»
La Direzione centrale disponga la cessazione immediata delle pratiche descritte, anche revocando suoi provvedimenti
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A seguito della notizia diffusa dall’Unione nazionale delle camere avvocati tributaristi, circa “gravi iniziative” avviate da alcune Direzioni provinciali delle agenzie delle entrate, l’Organismo Congressuale Forense prende una posizione netta. “Le amministrazioni – si legge in una nota – hanno indirizzato direttamente ai contribuenti inviti a definire in via agevolata la lite fiscale, anche in corso di giudizio, nonostante l’esistenza di un mandato professionale legale.
Negli inviti – prosegue l’Ocf – si sollecita la adesione alla definizione agevolata anche nel caso in cui il contribuente abbia vinto in primo grado; e le direzioni provinciali propongono l’assistenza da parte del loro ufficio legale per la presentazione della domanda di definizione; addirittura alcune sedi inviano, dopo la sentenza di primo grado non definitiva la intimazione al pagamento della intera somma (e non frazionata come prescrive la legge) per tutti coloro che non hanno ancora chiesto la definizione della lite in pendenza dei termini”.
Per l’Organismo forense “non è accettabile” che si realizzi così un “pregiudizio ai diritti dei cittadini ed allo stesso tempo la grave lesione della funzione difensiva”, poiché le direzioni provinciali mirano ad aggirare l’assistenza tecnica dell’avvocato per avere un rapporto diretto con la parte.
Ocf, continua la nota, condivide la promozione del dialogo con gli uffici finanziari, nel pieno ossequio dello Statuto del Contribuente; esige il rispetto delle norme deontologiche vincolanti per il professionista “ma reclama con forza che analogamente l’amministrazione, anch’essa parte processuale, consideri la professionalità dell’avvocato tributarista e, in genere, per il difensore del contribuente”.
Ocf, infine, richiede che la amministrazione della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate disponga la “cessazione immediata delle pratiche descritte, anche revocando suoi provvedimenti, allo stato non conosciuti, per la malaugurata ipotesi che la prassi sia stata posta in essere a seguito di direttive nazionali”.
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