Omesso invio del Modello 5 e norme procedimentali per l’irrogazione della sanzione
La natura giuridica delle sanzioni pecuniarie conseguenti alla omessa, tardiva o infedele comunicazione reddituale (sanzione amministrativa o sanzione civile), ha riflessi sia in ordine alla trasmissibilità delle sanzioni agli eredi (la sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi), che sulla procedura da seguire per l’irrogazione da parte della Cassa Forense.
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Sulla natura di sanzione amministrativa (e non di sanzione civile) della penalità prevista all’art. 17 l. 576/80, modificato dall’art. 9 l. 141/92, per la violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa di previdenza forense dei redditi professionali, vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene che la penalità in questione ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria (da ultimo, Cass. 2 .7.2018 n. 17258, in Foro it., 2018, I, 2745).
Da tale natura giuridica, consegue che, per l’applicazione della sanzione amministrativa relativa all’omesso invio della comunicazione reddituale alla Cassa Forense, debbono osservarsi le norme che riguardano l’accertamento e contestazione della violazione.
Si è specificato che le norme procedimentali di cui alla l.n.689/81 trovano applicazione per l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa all’omesso invio della comunicazione reddituale, salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado, con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la norma primaria.
La problematica relativa alla procedura da seguire per l’irrogazione della sanzione relativa all’omesso o tardivo invio del Mod.5, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione del 25.8.2020 n.17702, è stata oggetto di una eccessiva “visibilità” mediatica, con titoli spesso fuorvianti (“Sanzione estinta se la cassa contesta in ritardo sul ruolo”; “redditi non comunicati: nulla la sanzione di cassa forense”; “redditi non comunicati dall’avvocato: nulla la sanzione di Cassa Forense”), mentre è stato tralasciato l’importante principio affermato con tale sentenza: l’autonomia della Cassa in tema di sanzioni si “ferma” alla loro commisurazione, e senza la possibilità di superare le disposizioni di legge in ordine alla procedura per l’irrogazione delle sanzioni.
Infatti,con la citata sentenza n.17702/2020, si afferma che la potestà attribuita agli enti privatizzati da parte dell’art.4, comma 6-bis, del d.l. n.79/1997, conv. in l. n.140/1997, per l’irrogazione di sanzioni “debba necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per ciò che qui rileva, la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al capo I, sez.II, della legge n.689/1981”.
La Cassa non può, quindi, sanzionare gli iscritti senza prima contestare l’addebito, e cioè senza che l’interessato sia prima messo al corrente dell’illegittimo comportamento.
La citata sentenza n.17702/2020 ha statuito espressamente che, per l’irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all’omesso invio del Mod. 5, trovano applicazione le norme procedimentali di cui alla l.n.689/1981, con conseguente irrilevanza delle disposizioni regolamentari contrastanti con la norma primaria.
In pratica la Cassa Forense non può irrogare la sanzione senza una previa contestazione. La problematica per la Cassa Forense è comunque da ritenersi superata in quanto la vigente norma regolamentare per l’irrogazione delle sanzioni prevede espressamente la preventiva contestazione.
Con specifico riferimento alla previdenza forense, infatti, occorre evidenziare che il regolamento per la disciplina delle sanzioni artt. all’art. 12 disciplina la procedura per l’irrogazione delle sanzioni (disciplina che “ricalca” quella dettata dalla l.n.689/81), prevedendo espressamente una preventiva informativa all’iscritto sulla inadempienza riscontrata, sugli importi dovuti, con invito a fornire osservazioni, con l’avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla cassa.
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