Parametri Forensi, sì all’incremento del compenso per l’avvocato che concilia la causa
Il Consiglio di Stato approva la Revisione dei parametri forensi con alcune correzioni per centrare ancora meglio gli obiettivi del PNRR
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Scopo della revisione dei parametri forensi è quello di contribuire all’efficacia della Riforma della Giustizia, in vista degli obiettivi del PNRR. Scopi perseguiti con le modifiche in arrivo sono quelli di ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nel liquidare i compensi degli avvocati, attenuare l’eccessiva distanza tra aumenti e diminuzioni dei valori medi, favorire anche economicamente la conciliazione per diffondere nella categoria forense la cultura della ricomposizione negoziale dei conflitti, incentivare il ricorso alle A.D.R., ostacolare le liti temerarie e le controversie bagattellari.
In un precedente articolo abbiamo esaminato le proposte di modifica dei parametri forensi elaborate dal CNF adesso contenute nello schema di regolamento sottoposto al parere consultivo del Consiglio di Stato da parte del Ministero della Giustizia.
Senza ripercorrere tutti i dettagli delle modifiche, per i quali si rimanda alla lettura completa del precedente articolo, vediamo invece quali sono le migliorie proposte dal Supremo Collegio amministrativo (parere 19 febbraio 2022, n. 413).
Per concretizzare la riduzione del margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi dell’avvocato, il Consiglio di Stato suggerisce di imporre come regola generale l’applicazione dei valori medi di cui alle tabelle, obbligando il giudice a motivare l’eventuale scelta discrezionale in aumento o in diminuzione.
Ritenuta meritevole di accoglimento per il Consiglio di Stato, la proposta del CNF di prevedere, in caso di subentro del nuovo difensore a processo in corso, la liquidazione anche a questi del compenso per la fase di studio della controversia. Non sarebbe dirimente, si legge nel parere, il rischio di aggravi di spesa pubblica nei casi di ammissione al gratuito patrocinio, perchè si tratta a ben vedere di una patologia del processo (non della sua fisiologia), che il giudice potrà poi rimediare con la discrezionalità in suo potere nella liquidazione finale.
Particolarmente rilevanti le considerazioni del Consiglio di Stato sulla previsione dell’aumento del compenso per l’avvocato che concilia la causa o conclude una transazione stragiudiziale. Se è vero che il difensore che concilia la controversia non svolge la fase decisionale, è anche vero che l’opera del difensore per favorire la soluzione transattiva deve essere riconosciuta come valore aggiunto e dunque incoraggiata.
Le linee della riforma della giustizia, si legge nel parere, non rendono più compatibile con il sistema l’opzione di un compenso inferiore, se la causa si chiude anticipatamente per la volontà transattiva delle parti. Alla radice, l’osservazione di quanto avvenire nella pratica quotidiana dei Tribunali, dove non di rado, la parte ammessa al gratuito patrocinio è generalmente “demotivata” alla transazione, proprio per il mancato riconoscimento dell’impegno richiesto al difensore nelle trattative (spesso laboriose) funzionali alla conciliazione.
Il Consiglio di Stato incentiva l’adozione di “un meccanismo premiale più certo nella sua effettività e quindi più efficace e più motivante”. Fermo dunque il compenso già maturato, quello ulteriore per l’attività di conciliazione e transazione sarà determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto.
Accanto alle misure premiali, il Consiglio di Stato approva anche quei meccanismi finalizzati a scoraggiare il contenzioso bagattellare e le liti temerarie. Anzi, volendo rinforzare la proposta del CNF, il Supremo collegio suggerisce di estendere la riduzione del compenso per lite temeraria non solo in caso di liquidazione del gratuito patrocinio, ma in tutti i casi di soccombenza.
Raccomandazione conclusiva ma decisiva è quella che riguarda l’entrata in vigore dei nuovi parametri. Vero è che le nuove disposizioni si applicheranno alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del nuovo decreto, ma bisognerà tenere conto del principio di diritto della Corte Costituzionale (sentenza n. 13/2016), secondo il quale una prestazione unitaria deve essere remunerata con un unico criterio.
La conseguenza è che gli onorari maturati all’esito di cause iniziate prima del nuovo regolamento dovranno essere regolati in base “alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”. È il caso, ad esempio, delle cause trattenute in decisione dopo il deposito delle memorie conclusionali; in base al principio indicato dalla Corte Costituzionale, la liquidazione dovrà avvenire sulla base della tariffa in vigore al momento della conclusione dell’attività dell’avvocato.
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