Ricorso al Cnf. Requisiti per l'ammissibilità del ricorso presentato tramite Pec
È possibile proporre impugnazione al Cnf anche a mezzo posta elettronica certificata allegando alla Pec il file del ricorso digitalmente sottoscritto e dell'eventuale procura speciale, nel caso in cui l'incolpato sia assistito da un difensore?
E quali requisiti deve possedere a tali fini la sottoscrizione del ricorso? Questi i temi affrontati dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n.219 del 25 ottobre 2023.
I fatti del procedimento
Nel caso di specie l’avvocato ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato dal Cdd con la radiazione per violazione dei doveri deontologici per non avere correttamente adempiuto al mandato difensivo ricevuto avendo omesso totalmente di informare i clienti circa la conclusione del procedimento con una sentenza in rito e per aver instaurato un nuovo giudizio sulla base di una procura disconosciuta nelle firme dai clienti e di cui non ha accertato la provenienza.
Conseguentemente l’incolpato ha inviato a mezzo Pec al Cdd il ricorso con il quale ha impugnato la decisione del Cdd chiedendo al Consiglio Nazionale Forense l’annullamento o la sostituzione con sanzione meno afflittiva.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio ha preliminarmente analizzato la questione dell’ammissibilità o meno del ricorso inviato dall’avvocato al Cdd a mezzo Pec, rilevando che il ricorso è stato notificato in formato word privo di valida sottoscrizione in quanto la sottoscrizione sarebbe rappresentata dall’inserimento in calce al ricorso dell’immagine del timbro dello studio riportante, sempre per immagine, una firma.
Il Consiglio ha evidenziato che
non ci troviamo davanti ad un caso di sottoscrizione analogica dell’originale dell’atto né di sottoscrizione digitale dello stesso e che
in materia di impugnazioni avverso le decisioni dei Consigli Distrettuali di Disciplina, è possibile proporre impugnazione al CNF anche avvalendosi dell’invio a mezzo posta elettronica certificata dovendosi tuttavia allegare alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto.
Infatti a norma dell’art.33 Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 sul procedimento disciplinare “Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che immediatamente21 lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato o inviato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine presso il quale il ricorrente è iscritto”.
Inoltre il Consiglio ha rilevato che l’assenza della sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore, integra una nullità non sanata dal rilievo della proprietà dell’indirizzo digitale da parte del ricorrente e quindi di una ipotetica certa riferibilità dell’atto al suo autore.
Tra l’altro richiamando la propria giurisprudenza il Consiglio ha dichiarato che l’inammissibilità dell’impugnazione nell’ipotesi in cui il ricorso risulti direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente in quanto l’assenza di sottoscrizione dell’atto di impugnazione integra la nullità che incide su un requisito indispensabile ai fini della configurazione di un collegamento con la volontà di un soggetto determinato di impugnare e non è suscettibile di sanatoria (CNF sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021, Cass. n. 731 del 26 gennaio 1994; in tema cfr., altresì, CNF n. 125 del 23 luglio 2015, id. n. 149 del 2 settembre 2013 e n. 164 del 18 ottobre 2011).
Tra l’altro il Consiglio ha osservato che “anche a voler considerare alla stregua di un documento informatico il contenuto della PEC trasmessa dal ricorrente, la stessa non è idonea a dimostrare in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore attesa l’assenza di firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, né essendo comunque stata formata, previa identificazione informatica del suo autore” (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 5523 del 8 marzo 2018).
Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
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