Specializzazione avvocati: le linee guida Cnf per le convenzioni con le scuole
Organizzazione dei moduli di deontologia a cura del Coa territoriale dove si tiene la scuola e preferenza di sede per lo svolgimento del percorso formativo tra quelle messe a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati
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Dopo l’approvazione a maggio delle linee guida del Ministero della Giustizia sui programmi didattici, il Consiglio Nazionale forense ha varato i criteri uniformi da rispettare nelle convenzioni con le università che organizzano i corsi biennali di specializzazione.
Un passo in avanti per la costituzione dei percorsi di specializzazione forense, che in base al D.M. Giustizia n. 144/2015 consentiranno a chi non diventa specialista per comprovata esperienza, di conseguire il titolo attraverso la formazione specifica a corsi biennali di almeno 200 ore.
Il cammino verso l’apertura delle scuole di specializzazione procede a rilento nonostante gli otto anni dall’approvazione della normativa. Dopo le incertezze iniziali derivanti dall’impugnazione contro il primo decreto che individuava le macro-aree di specializzazione, annullato parzialmente dal TAR Lazio, e sostituito dal nuovo decreto del 2020,a sua volta impugnato e consolidato infine dalla pronuncia del TAR Lazio del 2022, è iniziato il lavoro delle commissioni incaricate di dare attuazione alla riforma.
A maggio 2023 sono state varate le linee guida del Ministero della Giustizia sui programmi didattici. Nella seduta del 27 settembre scorso, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le Linee Guida sui criteri da rispettare nelle convenzioni da stipulare con le Università, d’intesa con gli Ordini forensi territoriali ed eventualmente le associazioni forensi che cureranno i corsi di specializzazione.
Tra le previsioni rilevanti: la presenza obbligatoria di un componente del Cnf nel comitato scientifico e in quello di gestione, l’organizzazione dei moduli di deontologia a cura del Coa territoriale dove si tiene la scuola, e la preferenza di sede per lo svolgimento del percorso formativo tra quelle messe a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
Soprattutto, le linee guida chiariscono che la formazione specialistica non deve avere finalità di lucro e non produce utili o profitti per gli organizzatori del corso. I costi a carico dei partecipanti dovranno dunque essere parametrati solo sulle spese di organizzazione e funzionamento. Eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati per finanziare attività integrative di formazione, borse di studio per gli avvocati meritevoli o percorsi di aggiornamento per il mantenimento del titolo.
A norma dell’art. 7 del D.M. Giustizia n. 144/2015, i corsi biennali di specializzazione non potranno avere inizio senza la stipula della convenzione con il Cnf e senza che il Ministero della Giustizia verifichi la conformità dei programmi didattici alle linee guida emanate.
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