Anno: XXV - Numero 218    
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Specializzazioni: a chi piace il gioco dell’oca?

Il ricorso al Tar dell’Ordine degli avvocati di Roma contro il Dm 163/2020

Specializzazioni: a chi piace il gioco dell’oca?

 

La correzione del Regolamento per il titolo di avvocato specialista ha richiesto oltre cinque anni di tempo. E già si annunciano nuovi ricorsi al Tar da parte degli stessi grandi Ordini territoriali, a cominciare da Roma, i quali, insieme ad alcune associazioni, avevano impugnato con successo la prima versione dell’elenco dei settori di specializzazione. Questa volta appare ancora maggiormente evidente che la contrarietà riguarda il principio stesso delle specializzazioni, più che le pretese carenze di un regolamento che la stessa legge professionale – inattuata da otto anni – prevede possa essere sempre modificato e aggiornato.

   I presidenti delle cinque maggiori associazioni specialistiche forensi – Agi, Aiaf, Uncat, Unione Camere penali, Unione Camere civili – osservano che le obiezioni del Coa di Roma (nella delibera 4 febbraio 2021) non riguardano tanto le modifiche apportate dal Dm Giustizia 163/2020 al Regolamento originario, approvato con Dm 144/2015; quanto la stessa legge professionale 247/2012. La critica di fondo riguarda il ruolo delle associazioni specialistiche, che in realtà è riconosciuto dalla legge, non dal regolamento e tantomeno dalle recenti modifiche. L’articolo 29 della legge professionale stabilisce che gli ordini territoriali promuovono «l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche» riconosciute dal Cnf quali maggiormente rappresentative. Se si ipotizza l’illegittimità della normativa, non sarà certo il Tar a poter valutare questo profilo, estraneo al regolamento.

   Si contesta poi l’articolazione di tre settori di specializzazione in indirizzi. Ed è l’unico profilo che riguarda il Dm 163/2020. Sono gli stessi tre ambiti (civile, penale e amministrativo) di cui si criticava, nel testo del 2015, lo spacchettamento in vari settori (civile), ovvero il loro eccessivo accorpamento. La soluzione ora adottata può essere opinabile ed è ovviamente migliorabile, ma nel frattempo sarebbe molto più opportuna la leale collaborazione fra tutte le componenti forensi, per attuare finalmente le specializzazioni, verificare sul campo la funzionalità e gli eventuali difetti della disciplina, e consolidare un profilo condiviso da tutta l’avvocatura: la specializzazione e le scuole di Alta formazione devono essere soprattutto forensi, cioè basate sull’esperienza e sull’esercizio della professione.

L’Ordine di Roma ha criticato il provvedimento, scritto da «solerti addetti ministeriali» che lo avrebbero «imposto dall’alto in modo dirigista». Appare allora opportuno ricordare le tappe del lungo iter di approvazione – che ha ripetutamente coinvolto l’avvocatura e in particolare le istituzioni forensi, Ordini territoriali compresi – iniziato il 24 maggio 2018, quando il ministero della Giustizia ha trasmesso al Cnf, per il parere, lo schema delle modifiche regolamentari, con i settori già corrispondenti al testo definitivo e gli indirizzi che subiranno pochissime variazioni e integrazioni; seguìto dalla consultazione telematica fino al 12 luglio 2018, rivolta agli Ordini, alle unioni regionali e alle associazioni forensi (specialistiche e non), all’esito della quale, il 10 ottobre, il Cnf ha formulato un parere con osservazioni sul testo poi inviato al Consiglio di Stato, che ha disposto l’audizione sia del ministro della Giustizia sia del Cnf (avvenuta il 23 maggio 2019), e richiesto l’Analisi di impatto della regolamentazione, redatta dal ministero all’esito di un’ampia consultazione (istituzionale, economico-sociale e ordinistica) sui servizi legali specializzati. Le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno proposto limitatissime integrazioni dei settori (non accolte dal governo) senza alcuna obiezione sulla articolazione in settori e indirizzi di specializzazione. In sostanza l’intera avvocatura, le sue istituzioni rappresentative e le espressioni associative, sono state coinvolte in tutti i passaggi e hanno avuto la possibilità di partecipare alla nuova versione del Regolamento sul titolo di avvocato specialista.

Cittadini e imprese chiedono alta formazione e servizi legali specializzati, tanto più in un momento di grave crisi (che coinvolge larghe fasce di avvocati) e nella prospettiva dei profondi cambiamenti che si annunciano in Italia e nel mondo. Il più grande ordine forense d’Europa, anziché contribuire a indirizzare e sostenere la formazione dei colleghi, soprattutto dei giovani (che sono la grande maggioranza degli iscritti agli ordini), ostacola l’attuazione della legge professionale con l’ennesimo ricorso al giudice amministrativo.

Non resta che confidare nella considerazione che il Tar vorrà riservare all’avvenuta conformazione del Regolamento al parziale annullamento disposto nel 2016 e confermato dal Consiglio di Stato nel 2017; e al lungo confronto con la sezione consultiva dello stesso Consiglio di Stato, che ha vigilato sulla adeguatezza delle modifiche, esprimendo infine parere favorevole. E sperare che il ministero, nonostante il passaggio di governo, voglia al più presto istituire le commissioni indispensabili per attuare la riforma: dalla redazione delle Linee guida per le scuole di Alta formazione, al riconoscimento della “comprovata esperienza”.

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