Ufficio del processo, sospensione per gli avvocati che lavorano per l’Amministrazione
L'Art. 33, comma 2 del nuovo decreto legge n. 17, varato ieri, prevede la sospensione dall'albo per l'avvocato che assume incarichi con l'Amministrazione nell'Ufficio del processo
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“L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense – si legge nel testo – e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”.
Una scelta apprezzata dall’Organismo Congressuale Forense, commenta il Coordinatore Giovanni Malinconico, “perché viene incontro almeno in parte alle richieste avanzate a suo tempo da Ocf con Cnf e Cassa Forense. Rimangono aperte e andranno affrontate alcune questioni di coordinamento sia con l’ordinamento istituzionale che con quello previdenziale, ma intanto correttamente è stata prevista l’incompatibilità tra l’assunzione di incarichi nell’ufficio del processo e il mantenimento dell’iscrizione all’albo”
“L’avvocato e il praticante avvocato – prosegue il decreto – devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo”.
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