Abusivismo professionale: nuova condanna a Torino
Giunge dal Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 20 marzo 2019, la conferma della riserva in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro delle attività di cui all’art. 1 della Legge n. 12/79
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I giudici torinesi hanno rigettato il ricorso di un individuo sospeso dall’esercizio della professione a seguito di procedimento dinanzi al Consiglio di disciplina, per aver esercitato abusivamente la professione concedendo le proprie credenziali informatiche e deleghe ad un CED, consentendo a quest’ultimo di compiere un’attività che la Legge n.12/79 riserva in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro.
La riserva di legge della professione, in quanto esclusiva, impedisce la possibilità di riconoscere queste competenze ai centri di elaborazione dati, che possono soltanto provvedere ad una mera attività di imputazione dati, di calcolo e di stampa, nei limiti fissati dal quinto comma dello stesso articolo.
Pertanto – si legge nella ordinanza – il Consulente del Lavoro che affidi in maniera improvvida a soggetti estranei all’alveo legale viola il proprio mandato e il Codice deontologico.
Inoltre, contravvenendo alla regolamentazione dei confini così per come determinati dall’ordinamento, si rende responsabile, come statuito dal Tribunale nell’occasione, di “condotte idonee a pregiudicare il decoro e la dignità della professione di Consulente del Lavoro poiché il porre al servizio di altri le proprie credenziali informatiche e omettere il compimento in proprio di attività riservate ex lege alla Categoria di appartenenza è certamente comportamento che compromette presso i consociati il prestigio di cui deve certamente godere un’attività affatto delicata e rilevante, in quanto afferente a diritti soggettivi primari (quali il diritto alla retribuzione e alle connesse prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali), quale quella della Consulenza del Lavoro”.
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