ASSEMBLEA DEGLI AVVOCATI SENZA GREEN PASS
Non è il Consiglio dell’Ordine a poter imporre l’esibizione della certificazione verde all’ingresso, cosa che soltanto la legge può fare: all’ente pubblico, infatti, compete soltanto regolamentare i controlli negli ambiti non coperti dalle disposizioni normative
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Assemblea degli avvocati senza green pass. Non è il Consiglio dell’Ordine a poter imporre l’esibizione della certificazione verde all’ingresso, cosa che soltanto la legge può fare: all’ente pubblico, infatti, compete soltanto regolamentare i controlli negli ambiti non coperti dalle disposizioni normative. Emerge dalla sentenza 1075/21, pubblicata il 18 dicembre scorso dalla seconda sezione del Tar Liguria.
Accolto in gran parte il ricorso di alcuni iscritti dopo la delibera del Coa in vista delle assise straordinarie previste per il 20 e 21 dicembre scorsi. È escluso che l’Ordine forense possa introdurre nuove ipotesi di utilizzo delle certificazioni verdi diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Il salvacondotto anti Covid è esigibile esclusivamente dai dipendenti e dalle cariche istituzionali e di vertice dell’ente, ma gli avvocati iscritti che non ricoprono cariche all’Ordine non rientrano in alcuna delle categorie alle quali si può prescrivere di esibire il documento per accedere ai locali. In base alle norme vigenti in quel momento, spiega il collegio, le assemblee del Consiglio dell’Ordine di cui all’articolo 27 della legge professionale, possono essere celebrate, previa adozione degli atti di regolamentazione ad hoc, con modalità da remoto oppure in presenza. Ma nel secondo caso non può essere chiesto il green pass. Che invece risulta esigibile per l’ingresso in biblioteca e per la consumazione ai tavoli del bar nell’immobile che ospita la sede del Consiglio dell’Ordine (il tutto secondo le norme in vigore all’epoca della camera di consiglio tenuta il 14 dicembre scorso, in epoca precedente al decreto legge 1/2022, che ha introdotto ad esempio il green pass obbligatorio per avvocati e consulenti negli uffici giudiziari).
Resta da capire, ad esempio, che cosa succede alle sedute del Consiglio distrettuale di disciplina, che pure rappresentano un’importante attività dell’Ordine forense. Se il collegio giudicante risulta soggetto all’obbligo del green pass, non altrettanto vale per le parti e i difensori nel procedimento disciplinare. E ciò a prescindere dalla natura giurisdizionale o amministrativa da riconoscere all’esercizio della funzione disciplinare in primo grado: il fatto che l’incolpato e il suo difensore siano esentati dall’obbligo di esibire il certificato verde deriva dagli articoli 9 quinquies e 9 sexies del dl riaperture, il decreto legge 52/2021. Altrettanto vale per l’accesso alle sale per la mediazione civile: ai magistrati è imposto il pass, parti e avvocati sono invece esentati in modo esplicito sempre dall’art. 9 sexies, c. 8, del dl 52/21. Spese di giudizio compensate per la soccombenza parziale e la complessità delle questioni dibattute.
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