COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI
È stato approvato senza modifiche anche dal Senato il disegno di legge sull’equo compenso, che prevede maggiori tutele e garanzie per i professionisti.
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Sono in arrivo importanti novità nel mondo del lavoro: il disegno di legge 2419 per il pagamento equo e dignitoso delle prestazioni dei professionisti è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato senza correzioni, permettendo così al ddl di guadagnare tempo in vista della sua definitiva approvazione. La proposta di legge sull’equo compenso già passata alla Camera all’unanimità il 13 ottobre scorso, è stata approvata senza troppe obiezioni al Senato.
Secondo il Sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni, Francesco Paolo Sisto, l’approvazione della proposta «è un passo in avanti verso il raggiungimento di un obiettivo importante per i professionisti italiani, lasciati per troppo tempo ai margini dell’attenzione della politica». Ha annuncia Sisto al termine dei lavori della Commissione.
«Starà ora all’Aula del Senato decidere se proseguire sulla via della ratifica del testo approvato o se scegliere quella della modifica. L’auspicio, comunque, è che si completi il percorso parlamentare di un provvedimento che è certamente un notevole passo avanti rispetto al vuoto di tutele che vive oggi il mondo delle professioni» ha concluso il Sottosegretario.
Il Ddl era stato presentato dalla leader di Fratelli d’italia, Giorgia Meloni, e successivamente integrato nel tempo con le proposte di legge avanzate da Lega, Fi e M5S: tutti uniti per un’approvazione veloce, prima che finisca questa legislatura e si debba ricominciare tutto da capo.
Il disegno di legge prevede novità che andranno applicate a tutte le categorie professionali, siano esse collegiate – come avvocati, geometri, ingegneri ecc – o associative – quindi con iscrizione ministeriale.
Si parla di «disegno di legge sull’equo compenso» perché prevede che, dalla sua approvazione in avanti, tutti i contratti stipulati da queste categorie di professionisti con clienti «forti» (e per «forti» si intendono tutti quei clienti con più di 50 dipendenti, o ricavi annui oltre i 10 milioni, imprese bancarie e assicurative incluse) dovranno prevedere un compenso ritenuto «equo».
L’equità del compenso sarà determinata sulla base di differenti circostanze, tra cui:
Gli equi importi relativi a parametri prestabiliti da decreti ministeriali a seconda degli Ordini, dei Collegi o delle Associazioni;
L’obbligatorietà dell’indicazione di voci negative come l’anticipazione delle spese, le prestazioni gratuite, la rinuncia al rimborso delle spese, i pagamenti dilazionati, l’obbligo di usare a pagamento software o assistenza tecnica del cliente
In sostanza il legislatore vuole prevedere un compenso che sia quanto più possibile proporzionato all’opera prestata e ai costi sostenuti dal professionista, per limitare al massimo i vantaggi sproporzionati che il cliente «forte» potrebbe avere rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Si tratta di una sorta di soglia minima comune sotto la quale nessun professionista può andare, restando così con compensi concorrenti agli altri.
Se la norma verrà approvata così com’è ora prevista le nuove convenzioni – che non si applicano a quelle già sottoscritte – prevedono che chi sottoscrive clausole non eque può farne valere la nullità. In questo caso il contratto di prestazione di servizio rimarrà valido e il professionista potrà chiedere la rideterminazione del compenso da una parte terza, ossia il giudice civile, che utilizzerà i nuovi parametri stabiliti dai decreti ministeriali.
Il testo del decreto, inoltre, prevede anche vere e proprie sanzioni per tutti quei professionisti che accetteranno un compenso inferiore a quello ritenuto equo e proporzionato alla prestazione. D’altra parte, i clienti «forti» che, per proprio vantaggio, si prestino a questi accordi, rischieranno la condanna al pagamento di una sanzione e a un eventuale indennizzo pari al doppio della differenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente dovuto. Per evitare di incorrere in questi errori le imprese potranno direttamente adottare modelli standard di convenzione già concordati in anticipo con gli Ordini professionali coinvolti.
Infine, un’importante novità è stata prevista in merito alla prescrizione di un illecito legato alla responsabilità professionale: secondo il disegno di legge il fatto si considera prescritto trascorsi i cinque anni dal compimento della prestazione illecita. Per i danni non immediatamente percepibili, che potrebbero emergere solo in seguito a mirate indagini, la responsabilità del professionista diminuisce, così come la possibilità di chiedergli i danni per quanto fatto.
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