DDL MALATTIA: È ARRIVATO L’OK. .
È stato infatti approvato la scorsa notte nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanza del Senato l’emendamento al decreto Sostegni che ha come primo firmatario il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi
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La malattia viene così riconosciuta ai liberi professionisti con il dl Sostegni n.41 del 22 marzo 2021, ma solo in caso di Covid e nei termini di una sospensione degli adempimenti per 30 giorni.
L’emendamento è stato presentato dopo che il disegno di legge specifico sulla malattia riconosciuta ai liberi professionisti, come anche l’infortunio, era stato bocciato per mancanza di coperture.
Vediamo nel dettaglio quando è prevista la malattia per i liberi professionisti e come con il dl Sostegni.
La malattia per i liberi professionisti è prevista solo in caso di Covid secondo l’emendamento al decreto Sostegni approvato.
I liberi professionisti iscritti agli ordini, come i commercialisti o gli avvocati vedranno riconoscersi la malattia in caso di Covid affinché scadenze eventuali, e anche quindi i loro clienti, non vengano messe a rischio.
L’emendamento prevede per i liberi professionisti la sospensione degli adempimenti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e nei confronti dei clienti, per 30 giorni in caso di Covid. Questo riconoscimento della malattia mette i liberi professionisti al riparo da sanzioni in caso di mancati adempimenti per Covid quali:
comunicazioni;
trasmissione di atti o documenti;
mancato versamento di tributi e contributi.
In particolare la malattia per i professionisti, e quindi di fatto la sospensione degli adempimenti, viene riconosciuta, con l’emendamento, solo in caso di mandato affidato prima di aver contratto la malattia.
Il libero professionista deve documentare con apposita certificazione la malattia e scaduti i 30 giorni deve provvedere a recuperare quanto perso entro 7 giorni.
Si legge di fatti nel testo dell’emendamento approvato anche quando viene riconosciuta la malattia ai liberi professionisti e nel dettaglio:
a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale;
dal giorno d’inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
dal giorno d’inizio della quarantena con sorveglianza attiva.
E fino a 30 giorni decorrenti:
dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria;
o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria;
o della quarantena.
Come abbiamo anticipato gli adempimenti così congelati devono essere eseguiti dal libero professionista “entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.
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