GAME OVER PER GLI ECM 2020-2022
Scade tra una decina di giorni l’anno di proroga concesso agli operatori sanitari per rimettersi in pari e rimediare ai ritardi formativi causati dal Covid
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Entro fine anno medici, dentisti, infermieri ed altri professionisti sanitari devono mettersi in regola con i crediti del triennio 2020-22. Scade tra una decina di giorni l’anno di proroga concesso agli operatori sanitari per rimettersi in pari e rimediare ai ritardi formativi causati dalla pandemia Covid. Nel frattempo, in questi mesi ci sono stati dei consolidamenti nella normativa sulla formazione continua. A novembre, la Commissione Nazionale da poco insediata ha varato quattro nuove determine. Una riguarda la possibilità di spostare nei trienni formativi precedenti i crediti conseguiti nel triennio 2020-22 (che si conclude appunto un anno dopo grazie al rinvio deciso dallo scorso decreto Milleproroghe). Una seconda delibera ricorda i temi di interesse nazionale dell’educazione continua: vaccinazioni, riforma assistenza territoriale, antibiotico-resistenze con infezioni ospedaliere, digitalizzazione. Una terza determina abbuona un terzo del fabbisogno crediti ai sanitari operanti nelle zone alluvionate di Emilia-Romagna e Marche. Ed una quarta estende gli obblighi formativi a tutti i massofisioterapisti.
La sanatoria – Principale novità: i professionisti sanitari che non abbiano ripianato il debito formativo ECM nel triennio 2020-22 possono “sanare” la posizione, acquisendo i crediti ECM mancanti con la partecipazione a corsi, etc con “data fine evento” entro il 31/12/2023. Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie-Cogeaps e Fnomceo consigliano a tutti di verificare sul portale Cogeaps la propria situazione relativa al triennio formativo trascorso 2020-22. I crediti vanno spostati manualmente sulla posizione personale usando la funzione di “spostamento crediti al triennio precedente”. Il trasferimento è consentito fino al 30 giugno 2024. Infatti, per acquisire i crediti occorre attendere i tempi tecnici dalla data di conclusione di un evento, circa tre mesi. Altra avvertenza: il credito ottenuto in un corso va spostato per intero e non può essere spezzettato.
Abbuoni e dossier – Rispetto al 2020-22 i professionisti sanitari ritrovano in questo nuovo triennio le riduzioni automatiche per adempienti e per aderenti al dossier formativo. Per i primi l’abbuono resta di 30 crediti se nel triennio 2020-22 hanno maturato un numero tra 121 e 150 crediti e di 15 crediti se ne hanno maturati tra 80 e 120 crediti. Il dossier formativo può essere impostato sia individualmente sia come gruppo, anche interprofessionale. Vi si possono indicare fino a dieci obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionandoli percentualmente lungo il triennio. L’adesione dà diritto a un bonus se il dossier è congruo con la professione esercitata e coerente di almeno il 70% tra quanto programmato e quanto poi di fatto realizzato. In quel caso l’abbuono è pari a 50 crediti formativi, di cui 20 assegnati al triennio successivo.
Informazioni per il 2024 – Da questo triennio, i crediti da acquisire ogni anno non sono più 50 fissi, ma la misura può variare senza ripercussioni. L’importante è ottenerne 150 sui tre anni (2023-25) di fabbisogno fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Per i medici, il 10% dei crediti va conseguito in corsi di radioprotezione, si sale al 15% del fabbisogno per chi svolge attività odontoiatrica. Non ci sono limiti alle tipologie di corsi ECM (residenziali, di formazione sul campo o a distanza) nei quali acquisire i crediti. Tra le altre cose, la normativa ECM offre la possibilità di acquisire crediti con attività di “formazione individuale”: pubblicazioni scientifiche, partecipazione a trial clinici, corsi di formazione all’estero. A massimo il 20% del fabbisogno devono ammontare i crediti conseguibili con autoformazione tramite lettura di riviste scientifiche, testi scientifici e monografie.
Problemi per chi non si aggiorna – Dal 2026 l’aver soddisfatto almeno il 70% del fabbisogno di aggiornamento del triennio, cioè 105 crediti, sarà condizione indispensabile perché siano considerate valide le polizze assicurative per la responsabilità dell’Odontoiatra. Inoltre, secondo la legge Lorenzin 3/2017 e il dlgs 138/2011. Inoltre, da anni in teoria, i professionisti sanitari non aggiornati possono essere soggetti a sanzioni dell’Ordine provinciale che vanno dall’avvertimento alla sospensione da 1 a sei mesi, fino alla radiazione dall’Albo nei casi più gravi.
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