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IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO

Ancora una volta viene negato il rapporto tra lavoro svolto e un proporzionato compenso

IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO

Il DL 50/2022 (Decreto Aiuti, convertito in legge 91/2022) all’art. 26 “ Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” ha disposto l’aggiornamento infrannuale dei prezzari da utilizzare negli appalti pubblici entro il 31 luglio 2022 per compensare l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici ed evitare il blocco dei cantieri del PNRR.

E’ innegabile che  tale provvedimento richieda ai professionisti Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti che operano nei cantieri come direttori lavori o coordinatori della sicurezza un lavoro aggiuntivo in quanto sarà necessario ricalcolare la contabilità anche nei casi in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia stato già adottato, peraltro con nuove procedure, normative di difficile interpretazione e in assenza di prezzari aggiornati, con conseguente aumento di oneri e responsabilità.

Viceversa, con  il Parere n. 1371 del 21/06/2022 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha precisato che la compensazione prezzi si applica solo ai lavori (prodotti, attrezzature e lavorazioni) e non ai servizi (fase esecutiva di direzione lavori e coordinamento sicurezza), confermando la preoccupazione di essere in presenza di un approccio ormai diventato strutturale da parte del legislatore, volto a trascurare decisamente il nostro lavoro, seppure è vero che l’iter di conversione è stato proposto un emendamento per riconoscere al direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 106 del Codice, un incremento forfettario pari al 30% della voce «Qcl.09» o «QcL.10» relativa alla contabilità dei lavori, di cui al DM 17 giugno 2016 Parametri che non è stato approvato nella Legge di conversione.

Disorientano i segnali contrastanti che provengono dalle Istituzioni che mentre discutono  di equo compenso, nello stesso tempo, alla prima occasione, disattende il principio che ne è alla base:  la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Non da oggi auspichiamo una riflessione sul fatto che il consistente aggravio imposto nel corso degli anni ai Liberi professionisti e volto ad una gestione più organizzata e consapevole della nostra attività (introduzione dell’obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile, l’obbligo dell’aggiornamento continuo, ecc.) non può corrispondere una sottovalutazione degli oneri, economici ed organizzativi, conseguenti che non possono restare a nostro carico.

Ci preoccupa che una tale considerazione possa essere fatta in nome di una presunta posizione di privilegio che ormai dovrebbe essere da tempo abbandonata

 

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