IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI VIETA IL LAVORO GRATIS
La legge delega 78 del 2022 assegna a una commissione nominata dal Consiglio di Stato, che comprende anche avvocati, il compito di precisare in quali casi eccezionali la Pa potrà essere richiedere il lavoro intellettuale “a zero euro”: se ben scritta, la norma potrà rafforzare il principio dell’equo compenso
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Mentre i professionisti attendono che la politica batta un colpo, calendarizzando nei prossimi giorni per l’aula del Senato l’approvazione definitiva della legge sull’equo compenso (As 2419), che aveva superato l’esame, in seconda lettura, della commissione Giustizia del Senato il 29 giugno scorso, è stata approvata una nuova legge, la 78/2022, “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146, ed entrata in vigore il 7 luglio scorso, la quale pare ribadire, seppure in modo non totalmente convincente, il principio dell’equo compenso, almeno per le Pubbliche amministrazioni che acquisiscono servizi professionali.
Questa legge dovrebbe generare un nuovo decreto legislativo, che sostituirebbe il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale, pur essendo relativamente recente, aveva già dato luogo a numerose critiche (tra cui la lunga durata del ciclo dell’appalto e l’eccessiva complessità e articolazione delle procedure), rese più gravi dall’assenza di un regolamento attuativo, che non si è riusciti a emanare pur essendo passati diversi anni.
Da qui la necessità di ripartire da zero con una legge delega, che, fra i numerosi principi direttivi, ne ha proposto uno, riportato nella lettera l) dell’art. 1, in base al quale nella futura disciplina degli appalti pubblici ci dovrebbe essere una “previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”.
Dunque, non è esclusa del tutto la gratuità della prestazione professionale, sebbene essa dovrebbe essere piuttosto rara, o meglio, “eccezionale”, e quindi non di certo la regola, e in ogni caso adeguatamente “motivata”. Pertanto, questo principio dovrebbe essere recepito dal decreto legislativo attuativo della legge delega 78/2022, da approvare definitivamente entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento quadro (ossia entro il 9 gennaio 2023).
Spetterà quindi agli estensori del decreto legislativo attuativo definire in concreto le modalità di svolgimento degli appalti per l’acquisto di servizi professionali da parte delle Pa, e questi saranno, come specificato alla fine del comma 4 dell’art. 1 della legge delega, gli esperti nominati dal Consiglio di Stato.
Effettivamente, il Consiglio di Stato ha costituito il 4 luglio scorso, con un decreto del suo presidente Franco Frattini, la Commissione che, come richiesto dal governo (ai sensi dell’art. 14 della legge istitutiva del Consiglio di Stato), provvederà a formulare il progetto del decreto legislativo sulla disciplina dei contratti pubblici, con l’obiettivo di consegnare il testo entro il prossimo 20 ottobre, in modo da dare il tempo, prima, al governo di approvare lo schema di decreto legislativo e, poi, al Parlamento di esprimere il parere di competenza.
La Commissione è stata definita “mista”, in quanto ne fanno parte non solo Consiglieri di Stato e magistrati dei Tar, ma anche avvocati dello Stato, consiglieri della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, professori universitari, avvocati ed esperti tecnici.
In occasione della costituzione della Commissione, Frattini ha ringraziato governo e Parlamento per il coinvolgimento del Consiglio di Stato nel processo legislativo, e ha sottolineato che obiettivo dei lavori è costruire una normativa sui contratti pubblici snella ed efficace, che possa sostenere la crescita del Paese e affrontare le sfide del Pnrr. In effetti, la riforma degli appalti pubblici è una delle numerose condizioni per ottenere i fondi comunitari.
Va sottolineato come i componenti della Commissione mista del Consiglio di Stato dovranno svolgere la loro meritoria opera di stesura dell’articolato della futura disciplina degli appalti pubblici a titolo gratuito, e senza diritto al rimborso delle spese, come precisato dallo stesso comma 4, dell’art. 1, della legge delega 78/2022.
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