NO ALL'ISCRIZIONE D'UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA DEI PROFESSIONISTI
La proposta di riforma che riguarda l'obbligo contributivo dei liberi professionisti vuole vietare l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata Inps per tutti coloro che hanno una propria cassa di previdenza
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La riforma della normativa previdenziale per i professionisti, contenuta nella proposta n. 1823 (sotto allegata), all’esame della Commissione lavoro della Camera, nasce dalla necessità di risolvere una problematica sorta nel momento in cui l’INPS ha iniziato a interpretare in modo del tutto arbitrario la normativa sull’obbligo contributivo dei liberi professionisti.
Questo perché alcuni enti previdenziali privati, tra i quali figura anche la Cassa Forense, hanno previsto la possibilità di esercitare l’attività libero professionale senza essere necessariamente obbligati al versamento della contribuzione ordinaria.
Punto sul quale non si è trovato affatto d’accordo l’INPS, stante la vigenza del principio che prevede l’obbligo di assoggettare tutti i redditi prodotti a contribuzione.
In un’operazione di contrasto all’evasione l’Inps ha quindi intrapreso un’azione finalizzata a recuperare quanto non versato alla gestione separata.
Dall’analisi della norma, ovvero dell’art. 2 delle legge n. 335/1995 emerge però che l’iscrizione alla gestione separata è prevista solo per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i venditori a domicilio. La stessa riguarda solo in via residuale i liberi professionisti, visto che sono tenuti a iscriversi alla gestione separata solo quelle categorie che non hanno ancora una propria cassa di previdenza.
Interpretazione che smentisce la pretesa dell’InpS, come affermato anche da diverse pronunce giurisprudenziali, che quindi non può pretendere il pagamento dei contributi da quei professionisti che hanno una propria cassa previdenziale. Potere che l’Istituto conserva solo per quei professionisti che, al contrario, non hanno una cassa previdenziale di categoria a cui iscriversi.
L’Inps non può quindi iscrivere d’ufficio i liberi professionisti dotati di un albo e di un ente previdenziale perché manca del tutto il presupposto soggettivo per l’imposizione contributiva
La proposta di riforma interviene proprio su questo punto, andando a modificare l’art. 18 del dl. n. 98/2011, attraverso l’aggiunta del seguente periodo al comma 12: “Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell’INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell’esercizio dell’attività prevista dal rispettivo albo professionale.”
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