Anno: XXV - Numero 219    
Giovedì 28 Novembre 2024 ore 13:00
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URGE UNA SOLUZIONE PER LA CESSIONE DEI CREDITI

La Rpt ha avanzato una serie di proposte, tra cui un emendamento atto a riavviare il processo di acquisizione dei crediti, riconducendo la responsabilità delle banche alla normale diligenza

URGE UNA SOLUZIONE PER LA CESSIONE DEI CREDITI

Nelle prossime ore il Decreto Aiuti Bis andrà in aula per la conversione in legge. In tale occasione, la Rete Professioni Tecniche ha inviato alcune proposte per sbloccare la cessione dei crediti che sta condizionando pesantemente la vita di molte aziende italiane. In particolare, la RPT chiede fortemente che vengano approvati gli emendamenti atti a semplificare le procedure e a ricondurre la responsabilità delle banche alla normale diligenza.

A proposito di quest’ultimo aspetto, la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate afferma: “…ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo inter alia a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria…”. La Rpt fa notare che questo passaggio, virtualmente finalizzato a chiarire i rapporti cedente-cessionario nell’abito dei crediti da Superbonus, in realtà li complica.

Intanto va registrata una sostanziale virata da parte della stessa Agenzia delle Entrate che, nella precedente Circolare 24/E/2020, al punto 9 osservava:  “…I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta”. La nuova circolare, dunque, mette in discussione la tutela del terzo in buona fede, in sintonia con il dettato normativo (artt. 119 e ss. del DL 76/20).

Inoltre, la Rpt fa notare che contestare ai correntisti le responsabilità aggravate dei cessionari, in caso di violazioni a monte sugli interventi edilizi, non appare così agevole. Ogni cessionario, infatti, risponde sia delle sanzioni, sia – in solido con il contribuente – dell’imposta dovuta, solo se l’Agenzia delle Entrate è in grado di dimostrarne il concorso nella violazione (in base all’articolo 9, comma 1, Dlgs 472/1997): concorso in termini di partecipazione consapevole, per quanto indiretta, alle violazioni commesse; oppure in termini di mancata diligenza. In assenza di queste prove, dovrebbe continuare a valere quanto già sottolineato dalla “vecchia” circolare: i cessionari che acquistano i crediti d’imposta in buona fede non perdono il diritto a utilizzarli.

Infine, in merito al livello di diligenza richiesto, la RPT fa notare che l’Agenzia delle Entrate ritiene che ciascun cessionario (acquirente) deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. Tale richiesta di speciale diligenza, però, non trova riscontro in alcuna novità normativa.

Per questo motivo, la Rpt ha presentato un emendamento, ripreso anche da alcuni parlamentari, che per completezza riportiamo di seguito.

Dopo l’art. 16 è inserito il seguente articolo

16 bis (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti relativi al cd. Superbonus)

  1. L’art. 121, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 è modificato come segue. In calce sono aggiunte le seguenti parole: “Ai fini della presente legge si presume, in ogni caso, la buona fede dei cessionari, tenuti, come tali, solo all’ordinaria diligenza nella valutazione del credito oggetto di acquisto o di cessione”.
  2. L’art. 122-bis, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue. In calce sono aggiunte le seguenti parole: “Ferma la necessità di tutelare i cessionari in buona fede e di rispettare il principio di non inutile aggravamento dei procedimenti amministrativi”.

La Rpt chiede fermamente che questo emendamento venga approvato, al pari delle altre proposte dei professionisti tecnici italiani che vanno nella direzione di una soluzione definitiva della questione dei crediti bloccati che, in una situazione sociale ed economica che si annuncia drammatica per il Paese, rischia di affossare definitivamente imprese e professionisti.

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