Adc-Anc: sull’affitto d’azienda un clamoroso errore di valutazione
I Presidenti di ADC e di ANC sintetizzano così l’opinione delle rispettive associazioni, relativamente al parere che ha provocato il ritiro dell’emendamento 11.2, che permetteva anche ai Commercialisti e agli Avvocati di intervenire in caso di affitto d’azienda
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“Il parere dell’Autorità antimafia parte da premesse errate e giunge a conclusioni pregiudizievoli. Sostenere che la nostra professione non possieda i requisiti morali e non fornisca le garanzie necessarie per poter operare in tal senso significa, non conoscere gli ambiti professionali d’intervento e la nostra realtà” proseguono i due Presidenti “Siamo sottoposti ai medesimi controlli morali della professione notarile e sottostiamo a codici etici altrettanto stringenti”. L’elenco delle competenze è innegabile. Siamo garanti della pubblica sicurezza ogni qualvolta svolgiamo gli adempimenti in materia di privacy o antiriciclaggio. Su diretto investimento dei Tribunali, rivestiamo la qualifica di pubblici ufficiali in ambiti già connessi al diritto societario e alla crisi d’impresa, al diritto penale e tributario. Quando nominati, gestiamo nell’interesse dello Stato i beni confiscati alle mafie ed attività aziendali di interesse pubblico. Svolgiamo l’attività di sindaci in società quotate e non quotate, garantendo la legalità e la trasparenza del mercato. Certifichiamo, in qualità di Revisori legali dei conti, i bilanci delle società, degli enti pubblici, delle Aziende sanitarie, dei Comuni e delle Regioni. Infine, ci occupiamo anche da tempo del trasferimento di proprietà delle quote delle società a responsabilità limitata, ed è paradossale che con le stesse modalità non si possa intervenire negli affitti d’azienda. È inoltre fuori di qualsiasi dubbio che i Commercialisti, e forse solo i Commercialisti, possiedano le competenze necessarie a trattare con una completa visione di tutti gli eventi del ciclo di vita dell’azienda. Intendiamo anzi sottolineare che solo i Commercialisti possiedono le competenze necessarie per effettuare la due diligence e la valutazione d’azienda, primariamente necessarie ai fini dell’affitto della stessa. Quindi, l’emendamento 11.2 tendeva a ripristinare l’ordine delle cose, riconoscendo a una categoria di professionisti dei professionisti le competenze per poter agire in un campo perfettamente centrato rispetto alla propria professionalità. Il rigetto dell’emendamento in oggetto, pertanto, crea un disequilibrio evidente nelle funzioni riconosciute dal Codice Civile alle diverse professioni.
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