Anche i tributaristi Int contro l’abusivismo
La sentenza della Cassazione che obbliga di indicare sempre chiaramente la propria attività professionale e i riferimenti legislativi a cui fanno riferimento i tributaristi, ha reso obbligatorie tali indicazioni.

“La recente sentenza di Cassazione sull’ abusivismo professionale in tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali, ha ribadito quanto sentenziato dalla stessa Cassazione SS.UU. nel 2012, ovvero che bisogna sempre fornire ‘chiare indicazioni’ da cui evincere con esattezza la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, onde evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso di professione che condanniamo con fermezza” così il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4673/23, in tema di abusivismo della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Nel 2013, dopo la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 11545/2012 che ha anticipato l’obbligo di indicare sempre chiaramente la propria attività professionale e i riferimenti legislativi, la Legge 4/2013, a cui fanno riferimento i tributaristi, ha infatti reso obbligatorie tali indicazioni. Il professionista associativo ex Lege 4/2013, quale il tributarista dell’INT, ha l’obbligo, pena sanzioni irrogate ai sensi del Codice del Consumo oltre che dall’Associazione di appartenenza, di segnalare in tutti i documenti e comunicazioni, l’attività svolta, la denominazione dell’Associazione e il numero di iscrizione, nonché i riferimenti alla legge 4/2013. “ Nei confronti del tributarista INT che non si attenga a tali obblighi, commettendo anche una violazione al Codice deontologico dell’ Istituto Nazionale Tributaristi, l’Associazione dove ciò fosse reiterato avvia provvedimenti disciplinari” – dichiara Alemanno, che precisa – “gli obblighi deontologici, di aggiornamento professionale, di sottoscrizione di adeguata polizza di responsabilità civile v/terzi, l’abilitazione alla funzione di intermediario fiscale, costituiscono garanzia per la nostra utenza. Garanzia che, per legge, è certificabile con il possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi.”
“ Esigiamo dai nostri tributaristi il massimo rispetto delle altre professionalità e delle norme che indentificano la nostra attività professionale” – sottolinea Alemanno che puntualizza – “ però pretendiamo altrettanto rispetto, a partire dal fatto che il tributarista come tutti i professionisti, commercialisti compresi, svolge un’attività di lavoro autonomo, e quando ci si rivolge loro bisogna indicarli come professionisti così come li definisce una Legge dello Stato, ciò però non sempre accade, per cui d’ora in poi valuteremo attentamente, con i nostri legali, se eventuali ‘errori lessicali’ nel definire il tributarista, siano il tentativo di sminuire o peggio denigrare la sua professionalità.”
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