Ccnl farmacie, contribuzione Ente bilaterale: modalità e nuove scadenze per datori e dipendenti
Novità per la contribuzione all’Ente bilaterale prevista a partire da luglio dal contratto nazionale delle farmacie private: sono state definite le modalità e le tempistiche della contribuzione per datori e dipendenti
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Novità per la contribuzione all’Ente bilaterale prevista dal contratto nazionale delle farmacie private a partire da luglio: con un Accordo, stipulato settimana scorsa tra Federfarma e le sigle confederali, sono state definite le modalità e le tempistiche della contribuzione, in carico in egual misura a datore e dipendenti. A essere fissato è poi anche un regime transitorio. Ecco cosa si prevede.
Novità per l’Ente bilaterale sancito dal Ccnl delle farmacie private
L’Ente bilaterale è una delle previsioni dell’ultimo rinnovo del Contratto nazionale delle Farmacie private, del 7 settembre 2021, ed è stato strutturato a luglio dell’anno scorso con un Accordo tra le parti, che ha sancito la costituzione di Ebifarm – accanto al Fondo di assistenza sanitaria Fasifarm.
In particolare, tra le attività che possono essere svolte dall’Ente Bilaterale c’è la “promozione di studi e ricerche sul settore delle Farmacie Private; sviluppo, attraverso convenzioni, di nuovi progetti in materia di conciliazione vita-lavoro e di welfare; gestione di iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; sulla base di specifici accordi stipulati dalle Parti firmatarie del Ccnl, erogazione di sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori; relazione annuale sulle buone prassi e sulle eventuali criticità”. Quanto poi agli organi “statutari, sono composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Federfarma e le organizzazioni sindacali”.
Definite le modalità e le tempistiche per la contribuzione da parte di datori e dipendenti
Per assicurarne l’operatività, è stato previsto un finanziamento “a decorrere dal primo luglio 2023”. Nel dettaglio “la quota contrattuale di servizio è stata fissata nella misura globale del 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05% a carico del datore di lavoro e altrettanto del lavoratore”. Ma con l’Accordo di settimana scorsa sono state definite le modalità e le tempistiche per conferire il finanziamento: “le parti intendono avvalersi del modello F24 per la quota contrattuale di servizio”. Il “versamento è effettuato a Ebifarm a cadenza semestrale posticipata: entro il 16 gennaio per il secondo semestre dell’anno precedente, ed entro il 16 luglio per il primo semestre dell’anno in corso. Il primo versamento relativo al semestre che va dal primo luglio 2023 – mese di decorrenza del finanziamento – al 31 dicembre 2023, deve essere pertanto effettuato entro il 16 gennaio”.
In via transitoria, a ogni modo, “in attesa del perfezionamento del pagamento tramite F24 della quota di servizio, ferma restando la decorrenza del primo luglio 2023, la quota è rideterminata nella misura globale di due euro per quattordici mensilità, di cui un euro a carico del datore di lavoro e uno a carico del lavoratore”.
Cosa prevede il CCNL in caso di omesso versamento
Secondo il CCNL a ogni modo “il datore che ometta il versamento delle quote è tenuto a corrispondere al lavoratore con la medesima decorrenza un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale”.
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