Anno: XXV - Numero 236    
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Cno in audizione sul ddl di delega del processo civile

Osservazioni e proposte presentate in Commissione Giustizia del Senato su art. 2 e 7 ddl n. 1662

Cno in audizione sul ddl di delega del processo civile

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel corso dell’audizione del 22 settembre 2020, presso la II Commissione Giustizia del Senato, ha presentato alcuni spunti di riflessione al ddl n. 1662, di delega al Governo per la riforma del processo civile, e in particolare sulle norme di più immediato impatto sul mondo del lavoro: l’art. 2, che vede l’estensione del ricorso alla negoziazione assistita anche alle controversie nelle materie di cui all’art. 409 cpc, nonché l’art. 7, che prospetta l’unificazione dei procedimenti in caso di impugnazione dei licenziamenti. Pur condividendo ogni intervento che mira a snellire il contenzioso di lavoro e a rendere celere la risoluzione delle controversie, considerato il risparmio di risorse e le ricadute favorevoli per la tutela dei lavoratori, nel corso dell’audizione il CNO ha evidenziato alcune perplessità. Per quanto riguarda l’introduzione della negoziazione assistita (art.2, lett e), comma 1) per la risoluzione alternativa delle controversie di lavoro, la Categoria ha evidenziato che la determinazione dell’ambito applicativo della negoziazione, così come determinato dal ddl, risulta alquanto complessa con il rischio, tangibile, che gli effetti dell’introduzione di questo strumento, che si vorrebbe deflattivo del contenzioso, si rivelerebbero invece, ricettacolo di contenzioso.

Nel documento presentato in audizione, la Categoria ha ricordato gli strumenti speciali, alternativi al ricorso giudiziario, presenti per la composizione delle liti in materia di lavoro: le commissioni di conciliazione riunite composte presso le sedi territoriali dell’INL, così come quelle istituite presso le Commissioni di certificazione dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Si potrebbe pertanto contemplare – si legge – la possibilità di provvedere all’assistenza alla negoziazione anche ai Consulenti del Lavoro, professionisti che da tempo svolgono tale compito con funzioni di garanzia e ruolo di riconosciuta terzietà, nell’ambito dei citati istituti di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’art. 409 cpc, nell’interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro. Condivisibile per la Categoria la scelta prospettata dal legislatore che tende a favorire l’unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, contenuta all’art. 7 del ddl. La riconduzione ad un unico rito nel caso in cui venga contestata la legittimità del licenziamento, consentendo che in quell’ambito possa essere trattata ogni oggetto di controversia comunque derivato dal rapporto di lavoro, può rappresentare un ulteriore momento di semplificazione ed efficacia, a tutto vantaggio del raggiungimento degli obiettivi prefissi.

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