Decreto crisi”, Cno in audizione al Senato
Tra le criticità segnalate per la conversione in legge il regime di tutela applicabile, gli obblighi contrattualiDecreto crisi”, Cno in audizione al Senato Tra le criticità segnalate per la conversione in legge il regime di tutela applicabile, gli obblighi contrattuali
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La tutela dei lavori della gig economy “pone il problema dell’inquadramento giuridico della tipologia della fattispecie lavoristica, dell’individuazione dell’effettivo datore di lavoro o committente e dei conseguenti aspetti che ne scaturiscono sotto il profilo degli obblighi e delle responsabilità”. A sottolinearlo il Consiglio Nazionale dell’Ordine nel documento presentato in audizione presso le Commissioni riunite Industria e Lavoro del Senato sul ddl n. 1476 di conversione in legge del d.l. n. 101/2019, noto come “decreto crisi”. Alla luce della sentenza n.26/2019 della Corte d’Appello di Torino, un primo aspetto cui prestare attenzione, secondo i Consulenti del Lavoro, è la modifica all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 che “finisce per estendere tutte le tutele proprie dei rapporti di natura subordinata alle collaborazioni personali continuative ed etero-organizzate anche quando l’attività si realizza attraverso ‘piattaforme anche digitali’”. Allo stesso tempo “il d.l. n. 101/2019, però, introduce anche un ampliamento delle tutele degli iscritti alla gestione separata per i prestatori di lavoro non subordinato qualora utilizzino velocipedi o veicoli a motore”. Dunque, nell’ipotesi in cui tali lavoratori siano etero-organizzati, anche in relazione alle modalità di tempo e di luogo individuati dal committente, occorrerebbe capire se prevalgano le disposizioni del d.lgs. n. 81/2015 o quelle inferiori del d.l. n. 101/2019. La distinzione fra le due fattispecie – precisa il Consiglio Nazionale nel documento – appare particolarmente complessa anche perché legata alle nozioni di ‘occasionalità’ ovvero di ‘continuatività’, non ancorate a precise definizioni normative. L’applicazione di tali tutele finisce per essere condizionata dalla tipologia del mezzo adottato per la consegna dei beni, definizione che pone altrettanti problemi di natura interpretativa. Considerando, inoltre, le modalità di utilizzo di manodopera mediante piattaforme digitali, sarebbe utile “esplicitare la persona fisica sulla quale ricadono gli obblighi contrattuali – si osserva ancora –, in quanto il legale rappresentante di una persona giuridica non coincide sempre con il datore di lavoro e cioè con colui che è responsabile degli obblighi connessi al rapporto di lavoro”. Secondo la Categoria ulteriori profili critici emergono sul fronte della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza “in quanto il richiamo al d.lgs. n. 81/2008 non è risolutivo”. Risulta invece apprezzabile, infine, la disposizione in materia di donazioni al fondo per il diritto al lavoro dei disabili: “appare particolarmente opportuno – fa sapere il Consiglio Nazionale – che tale fondo possa essere alimentato, oltre che con le risorse statali e i proventi derivanti dalle sanzioni per mancata osservanza della disciplina in materia, anche con donazioni da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale”.
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