Dl Semplificazioni è legge. Sulla Pec previsti controlli e sanzioni. Ecco gli obblighi dei farmacisti
È soggetto a diffida e poi a sanzione il professionista - farmacista incluso - che non comunica l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata all'Ordine di appartenenza
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È soggetto obbligatoriamente a diffida e, successivamente, a sanzione il professionista – farmacista incluso – che non comunichi l’indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata all’Ordine di appartenenza. È questo uno dei contenuti del provvedimento di conversione del Decreto sulla semplificazione e l’innovazione digitale, che oggi è stato approvato in via definitiva dalla Camera (con 214 sì, 149 no e 4 astenuti), diventando legge. Un testo arrivato blindato allo step finale, nella versione uscita dalle Commissioni e dal Senato, che ha visto saltare gli emendamenti che erano stati presentati, di interesse anche delle farmacie.
Pec e obblighi per i professionisti: è legge la stretta su controlli e sanzioni
Per quanto riguarda le previsioni relative alla Pec, l’impianto contenuto nel Decreto Semplificazioni, approvato e in vigore da metà luglio, è stato sostanzialmente confermato nell’iter di conversione. Nel dettaglio, «il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco eÌ obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio». L’attivazione e comunicazione della Pec, va detto, erano in realtà già obbligatori ma con il provvedimento sulle semplificazioni, che punta a digitalizzare i rapporti con la pubblica amministrazione e l’accesso ai servizi di pubblica utilità, tale obbligo viene reso più stringente. La stretta, infatti, riguarda anche gli Ordini, che dovranno essere più incisivi nel far rispettare la previsione: «L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato» consultabile solo dalla Pa, «il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati, ma anche la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice» nazionale Ini-Pec degli indirizzi di posta certificata «l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante».
Non a caso a luglio, a luglio, la Fofi aveva inviato un richiamo agli Ordini sulla necessità di mandare tempestivamente la diffida agli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo Pec, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si procederà alla sospensione dall’esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale. Lo stesso obbligo, a ogni modo, vale anche per le imprese, iscritte al Registro, e in caso di inadempienze, c’è una sanzione pecuniaria fino a 2.064 euro. Infine, tra gli altri contenuti del provvedimento, c’è anche il passaggio per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, entro febbraio 2021, dal sistema a Pin alla Spid.
Nell’iter di conversione saltati gli emendamenti di interesse delle farmacie
In merito all’iter di conversione, sono saltati quindi gli emendamenti che erano stati presentati di interesse delle farmacie. Tra questi vale la pena ricordare quello sulla somministrazione di vaccini per l’anno 2020 nelle farmacie, sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, anche se va ricordato sul tema di un coinvolgimento delle farmacie nelle vaccinazioni restano gli ordini del giorno di impegno al Governo approvati tra luglio e settembre. Accanto a questo, è saltato anche l’emendamento che puntava a intervenire sul cumulo professionale.
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