Ecm, aumenta l’attenzione sull’adempimento agli obblighi
Guida su calcolo crediti e formazione individuale
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Si continua a discutere di Ecm e a occuparsene, in riferimento alla sanzione comminata a un odontoiatra di Aosta, è stata anche, di recente, Striscia la Notizia, che ha riportato una intervista del presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, in cui è stata ribadita l’intenzione di partire con le sanzioni dal 2020 per i medici e gli odontoiatri non in regola con gli obblighi del triennio. Da parte dei farmacisti, durante l’ultimo consiglio nazionale della Fofi, dal presidente Andrea Mandelli è partito un appello agli ordini per attivarsi maggiormente verso gli iscritti e sensibilizzare i farmacisti alla necessità di formarsi. Intanto, sul sito Cogeaps sono disponibili alcuni vademecum per ricapitolare le regole della formazione individuale. Mancano circa sette mesi al termine del triennio in corso e, anche se è prematuro riuscire ad avere dei dati completi, «la partecipazione effettiva» si legge nella Relazione di Andrea Mandelli al consiglio nazionale «resta ancora insufficiente e questo non è accettabile». D’altra parte, «il non raggiungimento degli obiettivi formativi è un’infrazione al codice deontologico» e «da quest’anno, con l’entrata in vigore del Manuale sulla formazione continua, ogni singolo professionista sanitario sarà personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni». Tanto più che «oltre alle finalità professionali dell’ECM, vi è anche un aspetto più che concreto: alcune compagnie assicurative, subordinano la copertura della polizza di responsabilità professionale all’assolvimento dell’obbligo formativo». Da qui l’appello anche agli Ordini provinciali: occorre «moltiplicare gli sforzi per ottenere il massimo coinvolgimento possibile degli iscritti. È fondamentale, dunque, che in ogni provincia si faccia un’opera costante di informazione e, direi, di persuasione degli iscritti». Tra l’altro, ricorda ancora Mandelli, «abbiamo dato un ulteriore impulso all’autoformazione» e da Giovanni Zorgno, riconfermato di recente come referente della Fofi nella Commissione nazionale formazione continua, rinnovata ad aprile, è stata sottolineata «l’importanza di leggere e prendere come riferimento per qualsiasi dubbio o esigenza il manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Abbiamo, dalla fine dell’anno scorso, un utile strumento che raccoglie tutte le regole dell’Ecm e questo è sicuramente un passo avanti nel supporto ai farmacisti e professionisti sanitari». Intanto, sul portale Cogeaps, che invita tutti a effettuare la registrazione, sono state rese disponibili, dall’inizio anno, alcune guide sulla formazione individuale, che ricapitolano le casistiche possibili. In particolare, ricorda il Cogeaps, «Le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali sono:
– autoformazione;
– tutoraggio individuale;
– crediti esteri;
– pubblicazioni scientifiche;
– sperimentazioni cliniche».
In merito all’autoformazione, viene ricordato che «per il triennio in corso (2017 – 2019) il limite» come si sa «è stato portato fino al 20% dell’obbligo formativo individuale. Il vincolo percentuale è calcolato in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista, per cui potrà variare a seconda della persona che richiede i crediti per l’attività: se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale fosse minore» per esempio in base a esoneri, bonus, ecc, «diminuirebbe anche il numero di crediti riconosciuti dell’autoformazione, che rimane comunque pari al 20%. Ad esempio, su un obbligo formativo di 120, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 24». A ogni modo, continua il documento Cogeaps, «l’attribuzione dei crediti a questa attività si basa su un criterio temporale, per cui 1 ora di impegno nell’attività corrisponde a 1 credito ECM. Di conseguenza saranno valorizzabili come autoformazione al massimo 30 ore di impegno (ovvero 30 crediti) qualora l’obbligo formativo individuale corrisponda a 150 crediti». Per quanto riguarda, infine, eventi esteri limitrofi a Regioni e Province Autonome, con la delibera di marzo, come si ricorderà, «la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 22 gennaio 2019, con riferimento agli eventi esteri non organizzati da provider accreditati in Italia che si svolgono in lingua straniera e negli Stati esteri limitrofi a Regioni e Province Autonome nelle quali lo Statuto prevede il bilinguismo, ha autorizzato temporaneamente la possibilità per tali Regioni o Province Autonome di accreditare tali eventi formativi come eventi regionali o provinciali».
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