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Ecm: bonus e mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Ricadute e novità su prossimo triennio Si conferma il bonus sul prossimo triennio per Ecm in tema di vaccini e strategie vaccinali. In vista della fine del triennio gli strumenti per mettersi in pari

Ecm: bonus e mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

In tema di Ecm, le strategie vaccinali e i vaccini restano una tematica su cui si continua a puntare, con la conferma del bonus, fino a un massimo di dieci crediti, a valere sul prossimo triennio. Mentre, sono in molti i professionisti sanitari, anche alla luce della stretta in corso sull’obbligo formativo, che valutano lo strumento dello spostamento dei crediti, per mettersi alla pari con i trienni passati.

L’intenzione di continuare a promuovere la formazione in tema di vaccini e strategie vaccinali è stata ribadita nelle scorse sedute della Commissione Ecm. Una presa di posizione che ha portato alla delibera di febbraio, rilanciata di recente sul sito dedicato, che vede un’attribuzione ai professionisti sanitari che scelgano di aggiornarsi sul tema di un bonus a valere sul triennio 2023-2025. A essere erogato è un numero di crediti pari a quelli effettivamente conseguiti in corsi dedicati a tale argomento nel triennio 2020-2022, fino a un massimo di 10 crediti. Un buon punto di partenza per il prossimo triennio, anche alla luce della stretta sull’obbligo formativo, che in futuro potrà avere ricadute sulle polizze assicurative. Questo, a ogni modo, non è l’unico bonus riconosciuto per il prossimo triennio: sono confermati anche quelli legati alla partecipazione al Dossier formativo, che, come si ricorderà, per i farmacisti, è stata, sin da subito, attivata per tutti in maniera automatica. È infatti prevista la riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, quantificato nella misura di 50 crediti formativi, se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio, come è il caso dei farmacisti. In sostanza, 30 crediti vengono assegnati già nel triennio 2020-2022, mentre gli ulteriori 20 saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora questo sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità con la professione esercitata e di coerenza tra il dossier programmato e quello realizzato. Nel dettaglio, la coerenza deve essere pari ad almeno il 70%.

Intanto, cresce l’interesse da parte dei professionisti sanitari verso la possibilità dello spostamento crediti – da effettuare sul portale del Cogeaps – per mettersi alla pari con l’obbligo formativo nei trienni passati. Una possibilità, prevista fino al 30 2022, che riguarda i crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021. La funzione di recupero del debito ECM è applicabile se in presenza di crediti eccedenti l’obbligo individuale ed è possibile dal triennio 2020/2022 al triennio 2017/2019 oppure dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016. Non è possibile il doppio salto, dal 2020/2022 al 2014/2016 e in ogni caso lo spostamento sarà irreversibile: una volta spostate le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. I crediti potranno essere spostati per l’intero valore della partecipazione, ma a seguito dell’uso di tale possibilità di recupero del debito formativo, non saranno applicate al professionista le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario. Per i professionisti poi che non si sono avvalsi autonomamente di tale facoltà, il Cogeaps procederà d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del medesimo triennio.

D’altra parte, l’importanza di mettersi alla pari con i crediti viene ricordata anche in una recente circolare di Fofi in cui si sottolinea che “il mancato assolvimento degli obblighi formativi, oltre a incidere come detto sull’efficacia di polizze assicurative per la responsabilità civile, può comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare”.

Intanto, per quanto riguarda la proposta formativa FOFI-Fondazione Francesco CannavoÌ per il 2022 sono cinque i corsi disponibili sulla piattaforma Fadfofi, di cui due di recente attivazione e disponibili fino alla fine dell’anno.

Sono in via di attivazione a breve altri due eventi formativi: “La violenza contro le donne: il ruolo delle farmacie di comunità” e “Paxlovid®: la terapia orale per Covid-19”. A questi si aggiungono poi i nove corsi rientranti nel “Progetto formativo nazionale FOFI/Fondazione CannavoÌ Sperimentazione Farmacia dei Servizi”, i cui contenuti scientifici sono attualmente in fase di revisione, mentre un decimo corso sarà realizzato a breve. Nel corso dei prossimi mesi saranno accreditati ulteriori corsi ECM, che porteranno il numero complessivo degli eventi formativi facenti parte dell’offerta formativa FOFI/Fondazione CannavoÌ a oltre 20 corsi.

Infine, tra le recenti novità, deliberate a marzo, ci sono le modifiche relative ai “professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche: costoro maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto. Al fine di ottenere il riconoscimento il professionista eÌ tenuto ad allegare copia del protocollo dell’attività dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori e ogni documentazione utile. Quanto al riconoscimento, verranno erogati 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi, 10 tra i sei e i dodici mesi e 20 crediti oltre i dodici mesi”.

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