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Elezioni ordini territoriali, il Cni fa chiarezza sul limite dei mandati

In attesa della ripresa delle votazioni, dal Cni una circolare che chiarisce come i mandati devono essere computati

Elezioni ordini territoriali, il Cni fa chiarezza sul limite dei mandati

Le elezioni degli Ordini territoriali degli Ingegneri sono ormai diventate un percorso ad ostacoli. Pochi giorni fa, la notizia dell’accoglimento da parte del Tar del Lazio della richiesta di sospensione della modalità online di votazione ha rimescolato le carte in tavola.

Nonostante ciò, e in attesa che la matassa si sbrogli, il Cni ha fornito alcune informazioni in merito al limite dei 2 mandati consecutivi e al loro computo.

Computabilità del mandato anche in caso di subentro

Nella circolare, il Cni cerca di fare ordine. Ai candidati viene richiesta una dichiarazione che attesti “di non avere svolto la funzione di consigliere territoriale dell’Ordine degli Ingegneri nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti”. In merito si evidenzia come la computabilità si affermi anche nelle ipotesi di subentro, in costanza di mandato, di un consigliere dell’Ordine territoriale ad altro che sia venuto a mancare per qualunque ragione.

Il Cni cita al riguardo il parere Ministero della Giustizia prot. m_dg.DAG.27/01/2011.0009974.U, secondo cui “deve ritenersi che lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo stesso entra in carica in quanto vincitore di elezioni, sia se viene successivamente nominato – quale primo dei candidati non eletti – in sostituzione di altro che sia venuto a mancare; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all’espletamento dell’originaria elezione. Per identica ratio deve escludersi che possa essere eletto per una terza volta il consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, essendo evidente la necessità di scongiurare che le dimissioni rappresentino un escamotage per violare il divieto imposto dalla legge”.

Questo, spiega il Cni, comprende anche il caso di decadenza dell’eletto. Ad esempio a seguito di accoglimento di reclamo elettorale pronunciato in sede giurisdizionale dal Cni o da altri organismi (Cassazione etc.).

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