Anno: XXV - Numero 214    
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Farmacisti. Ricetta bianca elettronica: dal promemoria alla consegna a domicilio.

L'impianto normativo relativo alla ricetta bianca elettronica entrerà in vigore a fine gennaio, anche se diversi sono i nodi operativi da definire e da chiarire.

Farmacisti. Ricetta bianca elettronica: dal promemoria alla consegna a domicilio.

L’impianto normativo relativo alla ricetta bianca elettronica entrerà in vigore a fine gennaio, anche se diversi sono i nodi operativi da definire e da chiarire. Ma, almeno per ora, non si tratta di una disposizione obbligatoria e, in ogni caso, sul fronte dei medici, i tempi per attivarsi potrebbero non essere immediati. Intanto, dalla Fofi, in una recente circolare, è stato ricapitolato cosa prevede la normativa, ricordando in particolare vincoli e paletti per medici e farmacie, tra cui il nodo della delega al prescrittore, le vendite online e gli obblighi per le farmacie sulla ricetta ripetibile.

Dalla prescrizione all’invio dei dati dalla farmacia: ecco il flusso

La novità, come si ricorderà, è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (GU n. 11 del 15 gennaio 2021), che entrerà in vigore il 30 gennaio e che di fatto ne struttura l’impianto e il funzionamento. Ma, è il primo punto sottolineato da Fofi, la ricetta dematerializzata bianca si affiancherà a quella cartacea, senza sostituirla: “pertanto, i medici potranno continuare ad effettuare prescrizioni anche in modo cartaceo”. Come già anticipato, il «medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del Ssn, secondo le medesime modalità previste per le ricette Ssn, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti». Il medico poi rilascia al paziente il promemoria cartaceo, ma tale documento «su richiesta dell’assistito può essere trasmesso tramite i canali alternativi» già previsti.

In particolare, ricorda Fofi, questo può avvenire secondo le seguenti modalità:

  1. a) nel portale del Sac (www.sistemats.it) anche tramite Sar;
  2. b) nel Fse dell’assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all’alimentazione del Fse;
  3. c) tramite posta elettronica;
  4. d) tramite Sms.

Successivamente, si legge nella normativa, «a fronte dell’utilizzo da parte dell’assistito di tale ricetta, la farmacia invia i dati con le medesime modalità di quella Ssn. Il Sac/ Sar verifica le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco». È prevista la possibilità che il Mef renda disponibili i dati di invio delle ricette con forme di pseudonimizzazione alle Asl, all’Aifa, al Ministero della salute e alle Regioni, secondo modalità da stabilirsi e su parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Trasmissione promemoria, Fofi: in fase a regime più restrizioni

Un aspetto importante della normativa è la distinzione tra la fase a regime e quella legata all’emergenza sanitaria, che comportano differenze in particolare nella gestione del promemoria. Nella fase a regime, in particolare, “l’assistito può accedere al Sac/Sar, con Spid o Cns, in un’area del portale www.sistemats.it”, dove sarà possibile:

– consultare e scaricare le ricette elettroniche e i promemoria”;

– richiedere l’utilizzo del promemoria dematerializzato selezionando la farmacia presso cui si vuole andare.

“Il cittadino qualora non fosse dotato di Spid o Cns, può accedere ad un’area libera del portale del Sistema Ts inserendo il numero univoco, il codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. Potrà così accedere alla sola ricetta e svolgere le medesime attività”. A quel punto “il Sac/ Sar invia una notifica alla farmacia prescelta dall’assistito; nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell’assistito e provvede alla “presa in carico” e alla successiva erogazione dei farmaci; il Sac provvede a darne immediata notifica all’assistito” che ritirerà i farmaci presso la farmacia scelta”. Salvo diverse indicazioni normative, nella fase a regime, è l’indicazione della Fofi “il paziente potrà utilizzare il promemoria esclusivamente recandosi di persona in farmacia oppure attraverso il sistema Sac, anche tramite Sar. In regime ordinario, non eÌ ammessa la trasmissione del promemoria dal cittadino alla farmacia tramite Sms o posta elettronica ovvero attraverso il ricorso ad ulteriori applicazioni informatiche”.

I canali alternativi della fase emergenziale e la consegna a domicilio

Diversa invece è la fase emergenziale: “fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 4), l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore” con le modalità che erano già state previste nell’Ordinanza della Protezione 651/2020 “può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta”. Quindi oltre a quanto previsto nella fase a regime (consegna del documento cartaceo o via Sac), “l’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, secondo le seguenti modalità:

– Via posta elettronica: è possibile inviare in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail o estratto dal proprio Fascicolo sanitario elettronico, oppure, indicare il numero di ricetta elettronica e il codice fiscale.

– Via sms o con Applicazione, anche inoltrando il messaggio ricevuto dal medico.

– Via telefono: comunicando alla farmacia il numero di ricetta elettronica, con il codice fiscale. Restano ferme le iniziative per le persone più fragili tramite i servizi telefonici del Ministero della salute» o, dove attivate, delle Regioni.

A ogni modo, “la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di “presa in carico” nel Sac/Sar, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all’assistito per il ritiro”. Sempre nel periodo emergenziale, “laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci”.

Vendite online, deleghe al medico, ricetta non ripetibile: i chiarimenti

Sul punto, oggi, da Federfarma, è stato ricordato che «il Decreto non consente la vendita on line di farmaci con prescrizione che rimane vietata ai sensi della legislazione di settore, neì consente operazioni di accaparramento di ricette comunque sempre vietate dal codice deontologico dei farmacisti. Pertanto le farmacie mediante il proprio o altri siti internet o mediante le piattaforme di marketplace non possono vendere a distanza farmaci per i quali eÌ necessaria la prescrizione medica neppure sfruttando le agevolazioni derivanti dalla digitalizzazione della ricetta bianca». Dalla Fofi, poi, una riflessione viene fatta anche sulle «delega del paziente al medico per l’invio del promemoria direttamente alla farmacia dallo stesso prescelta: sul punto, si precisa che, a seguito delle osservazioni da noi formulate, eÌ stata soppressa la disposizione – inizialmente inserita nella prima versione del decreto – che consentiva tale prassi. Non eÌ, pertanto, ammessa la delega al medico da parte del paziente». Infine, per quanto riguarda gli adempimenti e gli obblighi relativi alle ricette non ripetibili in capo alla farmacia, viene ricordato come la normativa preveda che il farmacista sia tenuto a conservarle per sei mesi. “In considerazione della dematerializzazione di tali prescrizioni e per un completo processo di gestione elettronica delle ricette, la nostra interpretazione è che l’obbligo possa considerarsi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca Dem chiusa sul Sac, senza la necessitaÌ che il farmacista proceda alla stampa del promemoria cartaceo ai fini della conservazione. Ma sul punto, eÌ stata richiesta al Ministero della salute conferma» e si è in attesa di risposta.

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