Fascicolo sanitario, pronto il nuovo decreto.
Ecco chi può consultarlo e quali diritti hanno i cittadini
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Nuovo tassello per il decollo del fascicolo sanitario: è pronto il decreto congiunto dei ministri di Salute, Economia ed Innovazione tecnologica che definisce quali dati sanitari conterrà il nuovo FSE, chi dovrà inserirli e chi potrà consultarli. Prodotti in 57 milioni di esemplari ma fin qui usati da una minoranza di italiani, i fascicoli online contengono dati personali di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e per la profilassi internazionale ma anche a fini di ricerca scientifica e programmazione sanitaria. Chi li inserirà? Il decreto attuativo dice che saranno le Asl, gli ospedali SSN, le strutture private accreditate, i servizi sociosanitari regionali ed i servizi di assistenza al personale navigante-SASN oltre che i singoli professionisti sanitari operanti in autonomia. Il documento sarà diviso in 13 set: il primo contiene i dati identificativi dell’assistito, oltre che di eventuali delegati alla consultazione, con le esenzioni per reddito (consultabili solo dall’interessato) e per patologia. Poi contiene: referti online o cartacei scansionati; verbali di pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico (patient summary) redatto ed aggiornato dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta con riassunto della storia clinica dell’assistito; prescrizioni di esami, visite specialistiche e farmaci; cartelle cliniche; medicinali erogati distinti a seconda se a carico SSN o meno (dossier farmaceutico); vaccinazioni; prestazioni erogate in assistenza specialistica; taccuino personale dell’assistito dove quest’ultimo o un familiare da lui delegato potrà inserire ulteriori dati ad esempio quelli presi dai dispositivi indossabili od informazioni ulteriori. Infine, conterrà dati delle tessere per portatori di impianto ed inviti ricevuti per gli screening. Un successivo decreto indicherà le misure per integrare nel FSE documenti cartacei precedenti inclusi i piani terapeutici, ricette e prestazioni extra SSN, certificati di malattia online, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati delle detrazioni fiscali inclusi quelli sulla prestazione erogata ed il referto.
Ma chi può consultare il FSE? Oltre che l’assistito, il sanitario può accedere sempre al set di dati che ha prodotto. Può accedervi il medico di famiglia o pediatra di libera scelta per la durata dell’assistenza, o il sostituto per la durata della sostituzione, o il medico che ha in cura pazienti per visite o esami o per il ricovero, per il tempo in cui si articola il processo di cura (attestando che tale processo è in atto al momento della consultazione ed assumendosi la responsabilità). Inoltre, possono accedere al FSE l’infermiere od ostetrica, per il tempo del processo di cura, con gli stessi vincoli del medico, ed il farmacista oltre che il personale amministrativo per le sole informazioni atte ad assolvere le funzioni cui è preposto. In caso di accesso in emergenza, verificata l’incapacità fisica o giuridica del soggetto di esprimere il consenso a trattare i suoi dati, operatori del SSN e dei servizi sociosanitari, oltre che singoli professionisti sanitari, possono accedere al patient summary e, ove necessario, agli altri set, ad eccezione dei dati per i quali l’assistito abbia richiesto l’oscuramento, finché l’interessato non sia di nuovo in grado di dire la sua in merito. È l’Asl (o la Regione) la titolare del trattamento dati nel “summary” ma non può consultarli. In caso di cambi di curante, il nuovo medico redige un nuovo profilo sanitario sintetico e i precedenti restano consultabili al cittadino. I dati di persone sieropositive, di donne che si sottopongono a un’interruzione volontaria di gravidanza, di vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool, di donne che decidono di partorire in anonimato, o riportati dai consultori familiari sono soggetti ad anonimato e visibili solo all’assistito (a meno questi non autorizzi specifici operatori sanitari). L’accesso al fascicolo è escluso per i soggetti della sanità che non perseguano finalità di cura: periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni od organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche d’ambito sanitario, esercenti attività medico legale quale quella per accertare l’idoneità lavorativa o rilasciare certificati necessari al conferimento di permessi o abilitazioni.
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto, Ministero della salute e le regioni con modello uniforme devono fornire all’assistito idonea informativa che espliciti i trattamenti dati nel FSE; la consultazione da parte di terzi è ammessa solo se l’assistito ha preso visione dell’informativa ed espresso libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito consenso. Tale consenso può essere revocato in relazione all’uso dei dati a fini di cura, o di prevenzione, o di profilassi internazionale. L’indice dei set del FSE di un cittadino è cancellabile dopo 30 anni dal suo decesso. Il nuovo provvedimento segue di un anno il decreto-legge 4/2022 sugli standard dei documenti del fascicolo e l’ok delle regioni alle linee guida sul FSE che per il patient summary ammettono per la prima volta la necessità di adeguarsi allo standard europeo eHDSI.
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