I contributi versati alla Cassa nazionale e al Consiglio nazionale del notariato sono costi inerenti all’attività esercitata
Annullato l’ avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate
In evidenza
L’Agenzia delle entrate aveva notificato al notaio un avviso di accertamento con il quale aveva disconosciuto la deducibilità dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive dei contributi versati al Consiglio nazionale del notariato e alla Cassa nazionale del notariato, ritenendo che gli stessi non costituissero costi inerenti all’attività esercitata, deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, bensì oneri previdenziali e assistenziali, deducibili dal reddito complessivo e non computabili ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP.
L’avviso era stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente.
Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello alla Commissione tributaria regionale che lo aveva rigettato.
Per la cassazione di tale decisione della CTR., l’AE proponeva ricorso affidato a un unico motivo, con cui denunciava, “la violazione o falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, lett. e) , e 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 8 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 447, per avere la CTR erroneamente reputato che i contributi versati dai notai al Consiglio nazionale del notariato e alla Cassa nazionale del notariato costituiscano costi inerenti all’attività esercitata, deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale e, quindi, dalla base imponibile dell’IRAP, laddove gli stessi, avendo natura previdenziale o assistenziale ed essendo versati in ottemperanza a disposizioni di legge, devono ritenersi deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 917 del 1986, e, quindi, non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP.”
Le norme coinvolte
Legge 27 giugno 1991, n. 220 (Modificazioni all’ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all’ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.)
Art. 12: prevede che il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori di “una quota degli onorari” (originariamente pari al 17% degli stessi).
Art. 20: prevede che il Consiglio nazionale del notariato provvede alla spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.
Decreto del Ministero della Giustizia 27 novembre 2012, n. 265
Il Decreto, in attuazione dell’art. 9, co. 2°, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determina i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti a iscrizione a repertorio.
I parametri sono determinati in misura graduale, per gli atti di valore determinato o determinabile, secondo gli importi indicati nella Tabella allegato A del decreto e in misura fissa per gli atti elencati nell’art. 6 del Decreto, nell’ammontare ivi specificato.
Sugli importi indicati nel repertorio, il notaio, ai sensi della legge 220/1991,citata, e successive modificazioni, versa all’archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, entro il 26 di ogni mese:
– i contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, attualmente in percentuale pari al 22% della somma dei parametri relativi agli atti fino a Euro 37.000,00 di valore e in percentuale pari al 42% della somma dei parametri relativi agli atti di valore superiore a detto importo e di quelli relativi agli atti con parametri fissi;
– i contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato in percentuale pari al 2,30%.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi)
Art. 54, co. 1°: in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dispone che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. L’ultimo capoverso del comma primo, citato, dispone inoltre che i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
Art. 10, co. 1°, lett.e): in tema di oneri deducibili, stabilisce che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
La Suprema Corte si era espressa in senso favorevole al notaio-contribuente, già nel 2000, con sentenza n. 2781 del 22 novembre 2000, depositata il 26 febbraio 2001, riconoscendo, in base al disposto di cui all’art. 50, co. 1°, del d.P.R. n. 597/1973, norma vigente ratione temporis, la qualifica di costi inerenti alla produzione del reddito ai contributi versati dal notaio alla Cassa nazionale del notariato, in tale sede affermando che non si può limitare il concetto di “inerenza” alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluderlo per quelle, come i contributi, che sono una conseguenza del reddito prodotto. In senso conforme: Cass. n. 3595 e n. 3596 del 2001.
I principi di cui sopra, venivano confermati dalla Cassazione con Ordinanza del 27 gennaio 2009, n. 1939, che stabiliva che “I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (nella specie: contributi versati dai notai alla cassa nazionale del notariato) sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 50, comma 1, [norma vigente ratione temporis – n.d.a.] il quale consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione, per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto.”
Con Ordinanza n. 321/2018, pubblicata il 10 gennaio 2018, la Corte ribadiva che i contributi versati dal notaio alla Cassa nazionale del notariato, non sono da considerarsi oneri deducibili dal reddito complessivo, ma bensì spese sostenute nell’esercizio della professione che concorrono alla determinazione dell’ammontare dei costi inerenti all’attività esercitata, in quanto tali idonei a ridurre il valore della produzione, rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In precedenza sulla base di una richiesta di parere formulata dal Consiglio nazionale del notariato con nota del 12 aprile 2001, l’AE, ritenendo di non poter condividere il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 2781/ 2000, citata, con Risoluzione n. 79/E dell’8 marzo 2002, fatto presente che a suo giudizio i contributi versati dai professionisti alle casse professionali non sono altro che contributi obbligatori per legge, versati per finalità previdenziali e assistenziali e che in ragione di tali finalità costituiscono, per la generalità dei contribuenti, oneri deducibili dal reddito complessivo, concludeva affermando che i contributi in esame possano essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del T.U.I.R., operando la deduzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi mediante indicazione nel quadro RP del modello di dichiarazione “Unico-Persone Fisiche”.
In pratica, riportando l’ammontare delle somme versate alla Cassa nazionale del notariato nel Quadro RP (oneri e spese), come ritenuto dall’AE, le stesse comporterebbero una deduzione dal reddito complessivo, mentre invece riportando tali spese nel Quadro RE (determinazione del reddito) del modello di dichiarazione “Unico-Persone Fisiche”, le stesse concorrerebbero alla riduzione dei compensi derivanti dall’attività professionale e pertanto, in quanto imputati ai costi inerenti all’attività stessa, determinerebbero una riduzione del valore della produzione ai fini dell’applicazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive.
È la stessa sostenuta nei precedenti giudizio di legittimità a lei sfavorevoli:
“a) l’art. 54, comma 1, TUIR stabilisce che i compensi costituenti reddito derivante dall’esercizio dell’attività professionale, «sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde», e quindi sarebbero deducibili dal reddito professionale qualora fosse il cliente a dover corrispondere quanto debba essere versato a quel titolo, ma non nel caso dei notai posto che l’art. 12 della legge n. 220 del 1991 pone a carico di quest’ultimo (e non del cliente) l’obbligo del versamento alla Cassa nazionale del notariato di una quota degli onorari percepiti; ne consegue che tali costi potevano essere dedotti dal reddito complessivo del professionista e non da quello professionale, con conseguente indebita riduzione dell’imponibile ai fini IRAP;
- b) i contributi previdenziali ed assistenziali sono versati al fine di garantire al lavoratore una posizione pensionistica ed una assistenza personale al verificarsi di determinati eventi e, pertanto, attengono esclusivamente alla sfera personale del lavoratore per cui era inappropriato il richiamo al principio di inerenza.”
Per quanto attiene ai contributi versati alla Cassa nazionale del notariato, la Corte fa propri i principi delle decisioni sopra citate che possono così riassumersi:
= i contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono costi inerenti all’attività esercitata e come tali deducibili nella determinazione del reddito professionale ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R.;
= che tale principio trova conferma nella norma di cui all’art. 10 del T.U.I.R. che dispone che gli oneri sostenuti dal contribuente per i contributi previdenziali e assistenziali sono deducibili dal reddito complessivo nel caso in cui non siano deducibili dal reddito, nella specie professionale, che concorre a formarlo;
= che in quanto costi inerenti all’attività esercitata, i contributi riducono pertanto il valore della produzione ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive “ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 446 del 1997 (secondo cui, nel testo applicabile ratione temporis, «[p]er i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) [e, quindi, anche per «le persone fisiche […] esercenti arti e professioni»], la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente”.
Cioè, secondo i giudici di legittimità, la deducibilità prevista dall’art. 10 non può essere valutata, come voluto dall’AE, quale limite alla possibilità di dedurre i contributi versati dal reddito di lavoro autonomo, ma deve considerarsi previsione residuale finalizzata ad ammettere la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali nel caso in cui i contributi stessi non abbiano già formato oggetto di deduzione nella determinazione del reddito professionale.
Per le stesse ragioni, secondo la Corte, la deducibilità dal reddito di lavoro professionale, quindi dalla base imponibile dell’IRAP, va affermata anche riguardo ai contributi versati al Consiglio nazionale del notariato, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 220 del 1991, anch’essi posti da tale disposizione direttamente a carico del notaio per il fatto di avere iscritto l’atto a repertorio.
Ed è quest’ultima la novità rilevante della decisione in commento, atteso che i precedenti giudizi vertevano soltanto sulla deducibilità dei contributi versati alla Cassa nazionale del notariato.
Fonte. Federnotizie
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