Il green pass negli studi professionali
Le linee guida di Confprofessioni
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“Il green pass negli studi professionali”
Le linee guida di Confprofessioni
Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass. Le presenti linee guida sono dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021. ***
- Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato. Le faq predisposte dal Governo prevedono che “il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda”. Tale disposizione deve considerarsi applicabile anche agli studi professionali.
2 Sebbene ciò non sia indicato espressamente, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli. Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute. 2) Criteri per l’esenzione dalla campagna vaccinale La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”. La certificazione potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è stata prorogata sino al 30 novembre 2021. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione “devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione” (uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti).
3) Come si ottiene la certificazione verde Secondo la normativa vigente, la certificazione verde COVID-19 può essere ottenuta attraverso una delle seguenti modalità:
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
3 3. Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione
. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore o 72 ore (per i tamponi molecolari) dall’esecuzione del test. 4) Modalità di verifica da parte dei titolari dello studio o dei soggetti incaricati I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e ove possibile al momento dell’accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori così come definiti dal punto 1. Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un incaricato formalmente nominato, tramite l’utilizzo delle applicazioni previste dalla normativa vigente. Le ultime disposizioni adottate dal Governo prevedono che “per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa [..] o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica”possono” richiederlo ai lavoratori ”con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”. Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy. La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
5) Quali misure organizzative adottare Al fine di adempiere efficacemente all’obbligo di predisporre adeguate misure organizzative previsto dal Decreto Legge si consiglia di diffondere il più possibile tra i lavoratori la conoscenza dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass. In questo 4 senso appare utile diffondere ed affiggere materiale informativo a ciò dedicato (comunicazioni ai lavoratori e informative sul trattamento dei dati). Per il controllo il titolare o persona da lui incaricata, con nomina formale predisposta dal titolare, dovrà scaricare le app previste dalla normativa vigente. E’ altresì utile predisporre un protocollo per l’esecuzione delle operazioni di controllo e tenere una traccia delle operazioni di verifica, nel rispetto delle norme già richiamate sulla privacy. 5) Conseguenze per i lavoratori in caso di mancata esibizione della certificazione verde I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto.
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