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Obbligo mascherine, Ordinanza del Ministero rende effettiva proroga regole. Ecco le specifiche

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute con le specifiche su quanto deciso in Consiglio dei ministri rende effettive le regole sull'obbligo d'utilizzo delle mascherine prorogate

Obbligo mascherine, Ordinanza del Ministero rende effettiva proroga regole. Ecco le specifiche

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che proroga al 30 settembre le regole sull’obbligo d’utilizzo delle mascherine Ffp2, arriva un’Ordinanza firmata il 15 giugno dal ministro della Salute, Roberto Speranza che rende da subito effettive le norme con le specifiche su quanto deciso in Consiglio dei ministri.

Uso mascherine sui mezzi di trasporto: le specifiche

L’Ordinanza firmata il 15 giugno effettiva subito e fino al 22 giugno 2022 dispone obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Strutture sanitarie: regole e responsabili

Obbligatorio anche per “lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017”. L’obbligo “non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”. I responsabili delle strutture “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”.

Nelle farmacie, uso mascherine doveroso per i lavoratori

Le farmacie, lo si ricorda, non rientrano tra le strutture dove permane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli utenti. Decade anche la raccomandazione dell’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro, precisa Federfarma, in ragione del protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali valido almeno fino al 30 giugno p.v., “si ritiene ancora doveroso che, in farmacia, i lavoratori continuino ad utilizzare la mascherina”.

Non rientrano nell’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Da Farmacista33

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