Obbligo vaccinale anche per i Veterinari
L’obbligo vaccinale riguarda gli operatori sanitari "nell’interpretazione più larga del termine"
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Medici, Infermieri, Tecnici di radiologia, Dentisti, Farmacisti, Psicologi, Veterinari e Biologi dovranno vaccinarsi. Il TAR Brescia dà il via libera all’invio dell’atto di accertamento da parte delle Ats. Respinti i ricorsi di circa 300 operatori sanitari. Udienza di merito entro l’anno. Il decreto legge 44 non è sospeso.
Gli operatori sanitari devono vaccinarsi. Il Tribunale Amministrativo di Brescia ha respinto il ricorso presentato da circa trecento operatori sanitari delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova contro l’obbligo vaccinale. Niente sospensione dell’articolo 4 del decreto legge 44, in vigore dallo scorso mese di aprile, per nessuna professione sanitaria, “attesa la delicatezza e l’importanza della questione”. Entro l’anno si terrà l’udienza di merito, con la possibilità per i ricorrenti di chiedere la sospensione cautelare “ove dovessero intervenire ulteriori provvedimenti della Asl”.
Le Aziende sanitarie delle province di Varese e Como, Ats Insubria, avevano comunque fatto sapere che non si sarebbero fermate: le operazioni di controllo delle motivazioni fornite dai sanitari non vaccinati sono iniziate nei giorni scorsi, e sarebbero già stati emessi i primi provvedimenti. Nel complesso, sono state preparate 2.727 lettere, inviate ad altrettanti operatori sanitari che dovranno fornire spiegazioni convincenti circa il motivo per cui non si sono ancora vaccinati. L’avviso per iscritto ai sanitari inadempienti è previsto dal decreto legge 44/2021.
L’obbligo vaccinale- è sancito dall’articolo 4 ( Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito in legge.
Per gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie la vaccinazione è obbligatoria, salvo giustificazione medica. In caso di inosservanza, le Aziende Sanitarie informano per iscritto le amministrazioni pubbliche dove prestano servizio e gli Ordini professionali di appartenenza. L’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’azienda sanitaria locale- recita l’articolo 4- “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il parere del Ministero della Salute- La Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) ha fatto sapere di essere “intervenuta presso il ministero della Salute per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi”. La risposta è stata che la norma attribuisce “all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione “ex lege” dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. L’accertamento viene comunicato dalla Asl all’interessato, al datore di lavoro e agli ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza”. Quindi “una volta ricevuto l’atto di accertamento della Asl, l’ordine e, nello specifico, la competente commissione d’albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’albo”.
Altri ricorsi sono stati presentati in altre sedi regionali del TAR, non solo in Lombardia. Il merito dei ricorsi è rinviato a ottobre.
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