Ok definitivo alla legge di Bilancio. Le norme per la farmacia
Anche il Senato approva il provvedimento già varato dalla Camera. È la manovra dei tamponi e dei vaccini in farmacia, mentre cala la quota stabilita per la spesa convenzionata
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È la manovra delle farmacie, tra tamponi e vaccini che rilanciano la “farmacia dei servizi”, anche se come una classica commedia all’italiana il finale è amaro e si abbassa di un punto il tetto di spesa convenzionata negli esercizi territoriali. In ogni caso la legge di Bilancio 2021, approvata oggi definitivamente in Senato con 156 sì e 124 no al maxi-emendamento di 1.150 commi su cui il governo aveva posto la fiducia, consente ai cittadini di effettuare in farmacia sotto casa non solo i tamponi rapidi antigenici e i prelievi di sangue capillare per scoprire i pazienti Covid positivi, ma anche la vaccinazione contro il coronavirus: la richiesta portata avanti da mesi dal presidente Fofi Andrea Mandelli è legge, e si trova ai commi 418 e 471.
Le vaccinazioni
Partiamo dal secondo: il legislatore prende atto “delle recenti iniziative nei Paesi dell’Unione europea” e consente di praticare l’immunizzazione intramuscolo e il richiamo anche al farmacista “sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario formato”, previ accordi sindacali e con l’Ordine. Per assicurare un servizio “rapido e capillare”, le agenzie di somministrazione potranno assumere a termine, con contratto del Servizio sanitario nazionale per 9 mesi, 3 mila medici e 12 mila infermieri, la cui opera non darà però accesso alla dipendenza Ssn. A vaccinare la popolazione saranno chiamati anche medici specializzandi in cambio di crediti universitari e di eventuale rimborso spese (comma 460). Se non bastasse le Regioni potranno ricorrere al personale Ssn tramite il meccanismo delle “prestazioni aggiuntive” attingendo a un salvadanaio da 110 milioni di euro complessivi. Il comma 418 consente di effettuare in tutta Italia i test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi se ci sono spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e se si tutela la riservatezza del paziente. Sia le cessioni di strumenti per diagnosi Covid-19sia le prestazioni di servizi strettamente connesse sia le cessioni di vaccini anti Covid-19sono esenti Iva, con diritto a detrarla fino al 31 dicembre 2022 (commi 452 e 453). Lo Stato incrementa poi di 5 milioni Fondo per lo sviluppo infrastrutturale “per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in considerazione della carenza di bombole durante le fasi acute dell’emergenza Covid-19”.
La farmacia
Arretra invece la farmacia come la conosciamo fin qui, quella che dispensa medicinali: ai commi 476 -77 i tetti della spesa convenzionata e per acquisti diretti sono fissati rispettivamente al7 e 7,85 % della spesa sanitaria totale: la farmacia territoriale scende di un punto (era il 7,96%) e la spesa “ex ospedaliera” sale dal 6,89%. Le percentuali possono essere rideterminate ogni anno; il pagamento del pay-back 2018 (le eccedenze di spesa sostenute dalle regioni per l’acquisto di farmaci cui l’industria concorre per metà) va effettuato entro il 28 febbraio, non più a gennaio, e certificato dall’Agenzia del farmaco entro il 10 marzo 2021 e non più entro il 10 febbraio. Eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’Aifa su pay-back 2021 con una maggiorazione del 20%. Al comma 478 si dispone che, se per curare animali da compagnia è in commercio un medicinale per uso umano identico e meno caro, il veterinario può prescriverlo. Ai commi 1124 e 1125 si parla di sigarette elettroniche:riprodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide – esclusi quelli autorizzati come medicinali – sono assoggettati a imposta di consumo del 15% (se senza nicotina) e del 10% che salgono al 20 e 15% dal 2022, e al 25 e 20 dal 2023. Arrivano poi 2,6 milioni per rinforzare offerta e produzione di cannabis terapeutica, quest’ultima a opera dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze: soddisferanno il fabbisogno nazionale e con 1,7 milioni si garantirà la continuità terapeutica dei pazienti già trattati.
Altre novità sul fronte lavoro. L’esenzione per gli autonomi che hanno subìto un calo dal 33% in su del fatturato sul 2019 riguarda redditi entro 50 mila euro. Esentati anche i sanitari pensionati riassunti ex lege 3/2018 per affrontare il Covid. Si estendono al 28/2 le misure che consentono ai lavoratori fragili l’assenza dal lavoro o il lavoro agile. Fino al 31 marzo 2021si potranno rinnovare o prorogare per massimo 12 mesii contratti a termine in deroga al decreto Dignità. Prorogata al 31 dicembre 2021 opzione donna che permette alle dipendenti d’andare in pensione a 57 anni (58 alle autonome) e 35 d’anzianità, con pensione calcolata tutta nel sistema contributivo.
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