Responsabilità medici, pronto il decreto attuativo legge Gelli.
Il decreto attuativo della legge, atteso da 7 anni, disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative sulla responsabilità di strutture sanitarie e professionisti della sanità.
In evidenza
È pronto, firmato dai ministri di Imprese, Salute ed Economia, il decreto attuativo della legge Gelli che, atteso da 7 anni, disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative sulla responsabilità di strutture sanitarie e professionisti della sanità, tra cui i medici. Il testo attua la legge 24 “Gelli-Bianco” del 2017 e detta regole sulle polizze proposte dalle assicurazioni nonché sulle autoassicurazioni degli ospedali. Ultrattività delle polizze dopo il ritiro del medico dall’attività, norme chiare in caso di sinistri, massimali rivisti su basi di buon senso, un “bonus malus” per le tariffe in relazione al verificarsi di sinistri sono i punti cardine.
Regole generali – Le compagnie si obbligano a tenere indenni strutture e operatori da risarcimenti patrimoniali e non patrimoniali (ad esempio interessi) per danni causati a terzi o prestatori d’opera dal personale operativo a qualsiasi titolo, incluse sessioni di formazione e telemedicina ed inclusi attività intramuraria o fatti avvenuti fuori struttura ma sotto la supervisione di quest’ultima. Nelle coperture per colpa grave, la polizza tiene fuori il sanitario dal dover risarcire per azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa della struttura, surroga ed in caso di azione diretta del danneggiato o familiare presso l’assicuratore. Il sanitario può anche aderire a polizze collettive stipulate da sindacati, ordini o dalle strutture stesse. La compagnia si occupa di pubblicizzare i termini d’accesso alle polizze e deve risarcire per l’intera copertura anche in caso di responsabilità solidale. La tariffa può modificarsi in ragione dei sinistri provocati ma l’assicurazione deve dare preavviso al medico di almeno 90 giorni. Inoltre, i premi devono essere proporzionati e coerenti alle variazioni dei parametri utilizzati per definirli. Variazioni che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-Ivass, monitorerà entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto comunicando poi il dato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Massimali – I massimali di garanzia delle coperture per le strutture sono di minimo 1 milione a sinistro per laboratori ed ambulatori extraospedalieri pubblici o privati, minimo 2 milioni a sinistro per ambulatori o laboratori ospedalieri e reparti di ricovero di ospedali pubblici o privati o Irccs “ordinari”, e minimo 5 milioni a sinistro se quegli stessi reparti fanno attività critiche come anestesia, chirurgia, ortopedia, e ginecologia. Il premio annuale deve coprire il triplo del massimale concordato da struttura e compagnia per ciascuno dei tre ambiti. Invece per i medici e i professionisti sanitari, il massimale minimo assicurato è un milione a sinistro che sale a 2 milioni se il professionista effettua interventi chirurgici, di anestesia-rianimazione, ortopedici o parti; ogni anno il premio deve coprire il triplo del massimale concordato per un sinistro. Entro due anni gli assicuratori adeguano i contratti esistenti in funzione ai massimali definiti dal decreto.
Obblighi delle parti – Se il professionista cessa l’attività, è previsto un periodo di 10 anni di ultrattività della copertura. Cioè, la copertura opera sulle richieste di risarcimento che verranno presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi al “ritiro” e su fatti generatori di responsabilità riferiti al periodo di efficacia della polizza. L’assicurato, se è il primo a ricevere la denuncia, deve comunicarlo alla compagnia entro 30 giorni. In vigenza della polizza la compagnia non può recederne se non per condotta ripetutamente colposa del medico con più di un sinistro per il quale c’è una sentenza definita che ha comportato il risarcimento del danno.
I fondi degli ospedali – Le strutture devono accantonare somme per due fondi: un Fondo rischi che copre i rischi quantificati sulla base di tutte le attività previste nell’anno di esercizio, ed un Fondo sinistri cui sono destinate le risorse da appostare per risarcire le denunce di sinistro già avvenute. Ma le stesse strutture possono anche auto-assicurarsi in base a delibere che dettaglino per cosa e come si coprono. Gli accantonamenti per i fondi vanno certificati da un revisore legale o da un collegio sindacale che rilasciano “giudizio di sufficienza” o in alternativa spiegano perché non hanno potuto emettere tale giudizio. Se l’ospedale si assume tutto il rischio (autoritenzione) o parte di esso con franchigia, i modi vanno dettagliati in un protocollo da inserire nella polizza. La struttura deve dotarsi di un Centro Valutazione Sinistri con risk manager, medico legale, perito loss adjuster ed avvocato incaricato di gestire i sinistri. E deve predisporre una valutazione annuale sull’adeguatezza della gestione del rischio-sinistri.
Doctor 33
Altre Notizie della sezione
L’Anaao promuove la stretta sui gettonisti
03 Dicembre 2024Di Silverio: ora serve un piano assunzioni.
Italia senza medici di base: i dati allarmanti del Cnel
02 Dicembre 2024C’erano una volta i medici di famiglia.
Coro di no alla riforma de Nuccio
02 Dicembre 2024Dagli ordini di tutta Italia arriva un ‘no’ alla riforma della professione di commercialista.