Ricetta elettronica veterinaria: i dubbi dei farmacisti, le risposte del Manuale
Dal Manuale messo a disposizione dal ministero le risposte ai principali dubbi dei farmacisti
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Il numero di ricette compilate elettronicamente da parte dei veterinari vede raggiungere la cifra di 688.544 a maggio e di 531.592 a giugno (l’aggiornamento è dell’altro ieri). Ma a più di due mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo della ricetta elettronica veterinaria permangono ancora alcuni dubbi nell’operatività, come segnalano alcuni farmacisti. Vale la pena, allora, riprendere alcuni punti e a questo proposito a inizio mese da parte di Federfarma è stata proposta una Guida rapida.
Conservazione
Uno dei dubbi posti dai farmacisti, riguarda la conservazione: «A partire dalla data di entrata in vigore della REV» si legge nel Manuale operativo del Ministero della Salute, «l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, come previsto dagli artt. 71, comma 2, e 79, comma 2, del D.Lgs. 193/06 eÌ assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti». Ma, spiega la Guida di Federfarma, «nel caso il veterinario trovi il sistema in crash può compilare la ricetta cartacea. Il farmacista si occuperà di compilare i vari campi obbligatori nella pagina web dedicata», tra cui anche le informazioni relative al «Veterinario, identificato tramite provincia e numero iscrizione albo o codice fiscale e l’Identificativo fiscale del proprietario» e, è l’indicazione di Federfarma, occorre «conservare la ricetta cartacea».
In ogni caso, «nel caso di promemoria cartaceo, la presenza sul promemoria del datamatrix permetterà, con apposito lettore, l’apertura immediata della maschera con la ricetta senza bisogno di digitare numero di ricetta e PIN». In generale, è tra i punti sottolineati dalla Guida, «i veterinari possono prescrivere in modalità elettronica anche i farmaci senza obbligo di ricetta, mentre eÌ obbligatoria la REV per SOP ad uso umano, anche omeopatici, prescritti in deroga».
Carenze e indisponibilità dei medicinali veterinari: gli step
Sul tema della mancanza di un medicinale veterinario era intervenuto, già ad aprile, un chiarimento del Ministero della Salute, per ripercorrere gli step che il farmacista deve compiere. Anche per quanto riguarda i farmaci veterinari permangono le due diverse fattispecie relative al farmaco ad uso umano, della carenza, quando cioè «il farmaco non sia presente sul mercato del territorio nazionale», e della indisponibilità, quando «non sia presente in un determinato momento in farmacia». I farmacisti, a fronte della richiesta di «medicinali di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese. Si sottolinea, poi, che le imprese titolari di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari hanno l’obbligo di comunicare la data di effettiva commercializzazione, la cessazione, temporanea o definitiva della commercializzazione di ogni medicinale per le diverse confezioni, ai sensi dell’art. 32 del decreto, anche al fine dell’aggiornamento del prontuario online dei medicinali veterinari».
L’operatività nella sostituzione di un medicinale
In determinate situazioni, esistono, come ricordato dal Ministero, «due diverse fattispecie nell’ambito delle quali il farmacista può valutare l’opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario»: una prima riguarda la disponibilità di un farmaco più conveniente (e le casistiche comprendono il «generico», anche nel caso di prescrizione di un medicinale umano in deroga, e il «medicinale di importazione parallela»), che non richiede l’assenso del veterinario. Va detto, però, che prima di procedere con la sostituzione, ricorda la Guida di Federfarma, «occorre verificare che nel campo note non sia stato scritto “non sostituibile” o una dizione simile». Il sistema a quel punto dà la possibilità di consultare il prontuario per «scegliere il farmaco da sostituire inserendo l’Aic nel campo ad hoc sulla maschera della ricetta». Ma attenzione: «È vietato modificare il dosaggio». Questo anche in caso di assenso del veterinario, «che non sana l’illecito», in quanto «la modifica posologica è di competenza veterinaria». L’altra tipologia, come si sa, riguarda «il caso in cui sussista l’urgenza di inizio della terapia: se il medicinale veterinario prescritto non eÌ immediatamente disponibile, il farmacista può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione». Da un punto di vista operativo occorre quindi, si legge ancora nella Guida, «contattare il veterinario tramite telefonata o mail per richiedere l’accettazione alla sostituzione. Se non si riceve l’assenso scritto via mail o web services entro 5 giorni lavorativi non si può procedere alla sostituzione». La farmacia «non può fornire medicinali in quantità superiori a quelle indicate nella prescrizione. Un farmaco veterinario si sostituisce con un altro veterinario e mai con un farmaco a uso umano».
Il campo note: cosa può contenere?
Importante è il campo note, nel quale, come ricorda il Manuale, «è possibile inserire un testo libero, che consente al medico veterinario libero professionista di aggiungere qualsiasi altra informazione utile al perfezionamento della prescrizione, come:
– informazioni relative al ricorso all’uso in deroga;
– informazioni relative alla prescrizione di antimicrobici a scopo di profilassi e di metafilassi;
– non sostituibilità del medicinale prescritto;
– eventuali avvertenze necessarie a garantire l’uso corretto dei medicinali, incluso – se del caso – l’uso prudente degli antimicrobici;
– motivo della modifica del capo/gruppo oggetto di trattamento e così via».
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