Ritenute appalti: incontro tra Consulenti del Lavoro e Agenzia delle Entrate
Il confronto tra la Presidente del Cno, Marina Calderone, il Vicepresidente, Sergio Giorgini, e il neo Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini
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Perorare una modifica normativa per la posticipazione della decorrenza della disciplina degli appalti di almeno un trimestre con decorrenza 1° aprile, al fine di consentire alle aziende, software house e, soprattutto, professionisti di organizzare tutta la filiera dei molteplici adempimenti previsti, che si rivelano molto complessi e di difficile attuazione. È una delle richieste del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che la Presidente, Marina Calderone e il Vicepresidente, Sergio Giorgini, hanno portato all’attenzione del neo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’incontro dello scorso 15 febbraio a Roma presso la sede centrale dell’Agenzia. Inoltre, accelerare il rilascio del Durf, il documento unico di regolarità fiscale che attesta i requisiti per evitare i controlli sulle ritenute negli appalti, nel periodo intercorrente tra la data di richiesta e quella di rilascio della certificazione. Il nuovo obbligo, contenuto nel Decreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) collegato alla Legge di Bilancio 2020, per i committenti di appalti e subappalti superiori a 200 mila euro, sta creando, in vista della scadenza del prossimo 24 febbraio, alcuni problemi operativi a imprese e professionisti delegati a causa della ristrettezza dei tempi per il rilascio. Il Durf, come noto, è valido per quattro mesi dalla data del rilascio, è esente da imposta di bollo e viene rilasciato previa domanda con il possesso di specifici requisiti da parte delle imprese appaltatrici. Immaginando che la certificazione possa essere rilasciata, in casi limite, dall’Amministrazione finanziaria entro 30 giorni – hanno fatto notare i Consulenti -, appare evidente che il richiedente si troverebbe ad applicare e far applicare una disciplina dalla quale potrebbe successivamente essere escluso. Sempre in riferimento al contrasto alla somministrazione illecita di manodopera, il Consiglio Nazionale si è poi soffermato su come comportarsi in merito al calcolo della verifica del prevalente utilizzo di manodopera e sui beni strumentali da considerare, a seguito delle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia con circolare n. 1/2020. Sono stati richiesti, inoltre, chiarimenti sul controllo in capo ai committenti e, in particolare, se sia sufficiente limitarsi a verificare le ritenute fiscali relative ai lavoratori presenti nell’appalto senza ulteriori controlli di congruità difficilmente effettuabili dal professionista. Sul tema del contrasto alle indebite compensazioni, invece, il Consiglio Nazionale ha evidenziato che il D.L. 124/2019 ha stabilito che tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione dei crediti tramite modello F24 sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel, FisconLine) oppure un intermediario abilitato. Non essendo prevista in merito nessuna decorrenza, si presume che l’utilizzo di questi canali sia divenuto obbligatorio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 26 ottobre 2019. Tuttavia, l’Agenzia ha annunciato che sono ritenuti validi i versamenti effettuati tramite Home Banking o altri canali diversi da F24 o FisconLine nel primo periodo successivo all’entrata in vigore della norma.
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