Super ecobonus e visto di conformità I risvolti penali per il Consulente del Lavoro
Approfondimento della Fondazione Studi CdL
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Il D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha introdotto all’art. 119, comma 1, il “Super ecobonus”, prevedendo che possano essere portate in detrazione nella misura del 110% le spese sostenute per interventi di efficienza energetica effettuati su unità immobiliari, negli anni 2020 e 2021. Per ottenere la citata detrazione, ovvero esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto delle spese sostenute, il contribuente interessato è tenuto a presentare “asseverazioni” e “attestazioni” che certifichino il rispetto dei requisiti previsti. Con l’approfondimento del 27 agosto 2020 la Fondazione Studi illustra dettagliatamente la giurisprudenza in materia evidenziando i soggetti tenuti a rilasciare le asseverazioni che per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono i tecnici abilitati e, per gli interventi di cui al comma 4, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, questi ultimi chiamati inoltre a rilasciare le documentazioni relative alla congruità delle spese sostenute. Il documento si sofferma poi sull’intervento dei Consulenti del Lavoro, tra i soggetti incaricati a rilasciare al contribuente il “visto di conformità”, previsto dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, oltre alle conseguenze in capo al professionista in caso di irregolare apposizione del visto.
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