Tirocini dei veterinari legge quadro e indennità di 300 euro
Alla Camera è pronto il testo base della legge sui tirocini curricolari. Gli studenti potranno svolgere un tirocinio di orientamento agli studi o di formazione per l'accesso al mondo del lavoro. Obbligatoria una indennità a carico del soggetto ospitante di almeno 300 euro. Convenzioni con scuole e atenei. Svolgimento anche presso i liberi professionist
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Il tirocinio curricolare entra nel dibattito elettorale e fa discutere. Il testo unificato e adottato come testo base dalle Commissioni Riunite (VII e XI) è pronto per la fase degli emendamenti. Il testo unificato è il risultato di cinque proposte di legge, compendiate in 11 articoli, con l’obiettivo di dare un quadro di riferimento generale ai tirocini curriculari, colmando l’attuale vuoto normativo.
Definizione- Il tirocinio curricolare è un percorso formativo, svolto nell’ambito di un ciclo di studi, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto o al conseguimento di una qualifica professionale. Il tirocinio curricolare non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.
Evitare utilizzi impropri- La regolamentazione vuole contrastare il ricorso al tirocinio “per finalità estranee alla formazione dei giovani”- spiega l’On Massimo Ungaro (Italia Viva) firmatario della prima proposta di legge per la disciplina dei tirocini curricolari. Il tirocinio è uno strumento che avvicina i giovani ai percorsi di orientamento e all’accesso al mercato del lavoro. La proposta di legge vuole “eliminare qualsiasi spazio per utilizzi impropri di tali percorsi formativi, che vedono i giovani impegnati, per esempio, in mansioni inutili o ripetitive, senza l’affiancamento del tutor, e usati come manodopera a basso costo”.
Soggetti promotori dei tirocini– La proposta identifica come soggetti promotori dei tirocini finalizzati all’orientamento e alla formazione professionale, le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio. Sul soggetto promotore grava l’obbligo assicurativo, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante.
A chi sono rivolti i tirocini– Il tirocinio deve riguardare studenti maggiorenni e studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a master universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato. Il tirocinio deve essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.
Tirocini presso i professionisti – I tirocini in favore degli studenti possono essere attivati presso i soggetti ospitanti, individuati in aziende, enti della pubblica amministrazione, studi professionali, fondazioni o associazioni ovvero altri datori di lavoro con personalità giuridica. Le convenzioni tra i promotori dei tirocini e i soggetti ospitanti (aziende, studi professionali, ecc.) hanno una durata massima di 36 mesi e contengono le modalità di attivazione e svolgimento dei tirocini, compresa la valutazione e l’attestazione degli apprendimenti.
La norma vieta al soggetto ospitante di chiedere al tirocinante di recuperare le assenze, di giustificare le malattie, nonché di negare il permesso di assentarsi per impegni relativi al suo corso di studi.
Durata del tirocinio– Il professionista ospitante deve assegnare al tirocinante mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato, al quale è attribuita la funzione di tutor. La durata del tirocinio può essere di sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto.
Indennità di tirocinio– La norma prevede la corresponsione al tirocinante di un’indennità obbligatoria. Ai tirocinanti maggiorenni, a decorrere dal secondo mese del tirocinio, è corrisposta un’indennità omnicomprensiva pari a un minimo di 300 euro, a carico del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
Iter– L’iter parlamentare è iniziato a dicembre del 2021. Al primo testo -presentato dall’On Massimo Ungaro (Italia Viva)- sono state abbinate altre quattro proposte di legge, ora unificate nel testo unico all’esame delle Commissioni riunite Lavoro e Istruzioni della Camera. Il testo unificato compendia proposte di analogo contenuto firmate da Rina De Lorenzo (Liberi e Uguali), Manuel Tuzi (Movimento Cinque Stelle), Niccolò Invidia (anche lui Movimento Cinque Stelle) e Rosa Maria Di Giorgi (Partito Democratico).
Relatori: Massimo Ungaro per la Commissione XI Lavoro e Manuel Tuzi (Commissione VII Cultura)
Istituzione e disciplina dei tirocini curricolare
Testo adottato come testo base
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