Tirocinio farmacisti, ecco come cambia con la laurea abilitante.
Le nuove indicazioni sul tirocinio pratico-valutativo dal Decreto Interministeriale con le modifiche dell'ordinamento didattico per rendere la laurea abilitante alla professione di Farmacista
Il tirocinio pratico-valutativo costituisce parte integrante della formazione universitaria e si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante – farmacia aperta al pubblico o ospedaliera o, anche, i servizi farmaceutici territoriali. Può essere condotto per un periodo di sei mesi, anche non continuativi, ma almeno 450 ore – su un totale di 900 – devono avvenire presso una farmacia di comunità. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dal Decreto Interministeriale (n. 651 del 5-7-2022) che dettaglia alcune delle modifiche dell’ordinamento didattico necessarie per rendere la laurea abilitante alla professione di Farmacista.
Era stato pubblicato a dicembre il dispositivo sulle lauree abilitanti – L. 163/2021 – che riguarda alcune professioni regolamentate, tra cui quella di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Il provvedimento, finalizzato a ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro, rende di fatto l’esame conclusivo del corso di studi universitario (classe LM-13 per il settore) abilitante all’esercizio della professione di farmacista e, all’interno di questo percorso, prevede che almeno 30 crediti formativi universitari siano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, che culmina con una valutazione delle competenze professionali acquisite, distinta rispetto all’esame di laurea. Le modalità di attuazione del carattere abilitante e le modifiche dell’ordinamento didattico necessarie per rendere la laurea concretamente abilitante sono state demandate a decreti attuativi. E, con il Decreto Interministeriale (n. 651 del 5-7-2022 “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista – Classe LM-13”), pubblicato a inizio settimana ed in attesa di essere registrato presso la Corte dei Conti, a essere declinate sono le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo e della prova pratica di valutazione. Il Decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è frutto del Tavolo di lavoro istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca a cui ha partecipato, in rappresentanza della Fofi, il Vicepresidente, Luigi D’Ambrosio Lettieri. Mentre un prossimo passaggio a cui sta lavorando il Tavolo Tecnico sarà il provvedimento di revisione della Classe di laurea (LM-13).
In merito ai contenuti, secondo quanto si legge, un primo aspetto da sottolineare riguarda il fatto che il tirocinio pratico valutativo eÌ definito come “un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L’attività di tirocinio eÌ svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari” e prevede “la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante”. La “presenza in farmacia avviene nei giorni in cui la farmacia presta servizio e con l’assistenza del tutor professionale”. Il “TPV può essere svolto per periodi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia eÌ pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista strutturato a tempo pieno”.
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante, tra gli altri aspetti, “indossa il camice bianco con un cartellino identificativo indicante la qualificazione di tirocinante, rilasciato dall’Ordine professionale della provincia”. Figure di riferimento sono il “tutor accademico, docente incaricato di seguire lo studente nel percorso assegnato dal Consiglio di Corso di studio” e il “tutor professionale, un farmacista iscritto all’albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali e dipendente della stessa, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l’osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio”. Il tirocinio “può essere svolto anche all’estero”.
A livello di contenuti, c’è una base minima “di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell’attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente”. Come ulteriore passaggio, sarà necessario un Protocollo “stipulato dalla FOFI e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco”, per integrare eventualmente gli ambiti contenutistici e definire “le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio”.
Quanto poi all’esame “finale per il conseguimento della laurea magistrale questo comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa che precede la discussione della tesi di laurea. Tale prova ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità alla PPV accedono alla discussione della tesi di laurea, al cui termine eÌ conferito il titolo abilitante all’esercizio della professione di farmacista”.
Per quanto riguarda infine gli aspetti attuativi, da una recente circolare Fofi, che ha fatto il punto sul Decreto e il percorso di attuazione delle lauree abilitanti, viene sottolineato che “l’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali. Coloro che, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM13 come modificata”.
Tratto da Farmacista 33
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