Anno: XXV - Numero 214    
Giovedì 21 Novembre 2024 ore 13:20
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Fotovoltaico: installazione a terra per le zone agricole, negato per la Cer

La stesura definitiva dell'articolo 5 del Decreto Legge Agricoltura stabilisce che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli posti al suolo in aree classificate come “agrarie” dai vigenti piani urbanistici sarà consentita limitatamente ad interventi di modifica, ricostruzione, miglioramento o ricostruzione integrale di impianti già installati.

Fotovoltaico: installazione a terra per le zone agricole, negato per la Cer

E purché non comportino un aumento della superficie occupata.

Fotovoltaico: salvacondotto

La sospensione del consumo di suolo, invece, non si applicherà nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici a terra destinati alla realizzazione di una comunità di energia rinnovabile (CER).

Inoltre, non si fermeranno i progetti di attuazione delle altre misure di investimento del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti (Pnc).

Pertanto, i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi del PNRR non verranno bloccati. Salvaguardia anche per i “procedimenti di qualificazione, autorizzazione e valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore del decreto”.

Fotovoltaico: procedure autorizzative

La domanda è: dovrebbero queste esclusioni salvare tutti gli investimenti previsti dal legislatore? La risposta è semplice: Probabilmente no, visto che il Pniec (Piano Nazionale Energia e Clima) e la legge n. 11/2024 sulla sicurezza energetica, prevedono che gli investimenti nel fotovoltaico e nelle innovazioni elettriche raggiungano i rispettivi obiettivi.

Le procedure autorizzative già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agricoltura continueranno secondo le normative precedenti.

L’art. 9, del decreto istituisce un nuovo comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendenti dal Ministero dell’Agricoltura, mantenendo alcune dipendenze funzionali del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente.

L’art. 11, crea un nuovo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio di Politica Marittima.

L’art. 12, affronta la scarsità idrica, imponendo l’approvazione di provvedimenti urgenti entro il 30 giugno 2024.

Fino alla fine di maggio 2024, le Autorità di bacino distrettuali dovranno inviare al commissario straordinario le misure immediate da adottare e, entro il 31 ottobre 2024, il riconoscimento delle risorse per combattere la scarsità idrica e rafforzare le infrastrutture esistenti.

Articolo tratto dal blog di ZeroF24

Redazione: Stragroup Spa

https://bit.ly/44JNGK8

 

 

 

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